La creazione di questo sito, cominciata il 10/10/1997, č un ennesimo sforzo volto ad informare la pubblica opinione sull'odioso fenomeno definito: "Sottrazione internazionale di minori" e delle misure fino ad ora esistenti al fine di contrastarlo.
Ho potuto constatare che decine e decine di casi di bambini sottratti e nascosti all'estero dal loro genitore di nazionalitā straniera non solo non sono stati rimpatriati nella loro residenza abituale che avevano immediatamente prima del loro rapimento, come previsto dalle norme delle convenzioni internazionali di merito, pur sussistendo perfetto regime di reciprocitā tra gli Stati interessati, ma, spesso, il genitore vittima non ha neppure ottenuto un diritto di visita nei confronti del figlio rapito.
La causa pių ricorrente di tali negazioni si fonda sulla mancanza di adeguata conoscenza, da parte dei consulenti legali del genitore reclamante, della corretta interpretazione delle convenzioni internazionali di merito e delle relative, convenienti procedure da adottare, secondo la specificitā dei casi.
Occorre considerare che il trasferimento di un bambino oltre le frontiere italiane non racchiude le stesse caratteristiche e peculiaritā normative che, invece, sono applicabili alla tutela di un bambino che, ad esempio: viene trasferito da Roma a Milano.
Questo, sopradescritto, č l'errore pių frequente che ho potuto constatare negli atti giudiziari degli oltre 150 casi di sottrazione internazionale che ho dettagliatamente seguito e studiato e che ha causato l'affievolimento o il rigetto delle richieste, poste al giudice straniero, dal genitore che si č visto sottrarre il figlio minore.
Questo sito consente di accedere alle necessarie informazioni ed indicazioni procedurali relative alla vigente normativa internazionale e nazionale riferita al fenomeno della sottrazione internazionale di minori.
Saranno fornite l'esperienza e le risultanze che sono derivate dagli oltre 150 casi di sottrazione internazionale di fanciulli che ho accuratamente seguito negli ultimi 10 anni e i risultati delle indagini e degli studi che ho effettuato sull'intero territorio nazionale, prima nella mia qualitā di Consulente dell'Onorevole Ministro Livia Turco, poi della Regione Emilia Romagna.
In conclusione, i miei studi e le mie ricerche hanno evidenziato che le Convenzioni internazionali di merito vigenti, in ordine alle attese, rivelano diverse difficoltā relative alla loro applicazione; pertanto, la soluzione di questo odioso fenomeno non puō prescindere da una capillare informazione come, ad esempio, la distribuzione di un apposito opuscolo informativo alle coppie binazionali e dalla messa in rete, almeno in ogni COMUNE CAPOLUOGO, di adeguati PRESIDI sia INFORMATIVI, finalizzati alla PREVENZIONE-DISSUASIONE e sia CONSULTIVI per consentire la creazione di condizioni favorevoli per una soluzione concertata ed amichevole all'interno delle coppie binazionali, eliminando il deficit di conoscenza sulla particolare situazione giuridica ed amministrativa facente capo ai bambini che godono di una doppia nazionalitā.
E' intollerabile il permanere della indifferenza fino ad ora dimostrata dalle PUBBLICHE ISTITUZIONI LOCALI nonostante esse, da anni, siano state scrupolosamente sollecitate ad adempiere al loro OBBLIGO anche ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, di assicurare anche a questi bambini ( e ai loro genitori) una necessaria informazione e prevenzione, finalizzata ad impedire che essi vengano illecitamente sottratti all'estero e privati del loro diritto di essere amati, educati e cresciuti da entrambi i loro genitori.
Bruno Poli
Giā consulente presso la
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI
Prot.: 16. 12. 1996 - DAS/17114/1/PERS./S.B.
Giā consulente presso la
REGIONE EMILIA ROMAGNA
POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI
Del. n. 2158 del 25. 11. 1997
Giā docente presso
COMUNE DI ROMA
POLITICHE GIURIDICHE
Del. n. 5O78 del 16.11.1997
Con mia grande soddisfazione informo che, dall'inizio della mia attivitā, prima per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poi direttamente per Studi Legali e per privati, in totale, sono giā
oltre 100 i bambini sottratti all'estero che abbiamo fatto rimpatriare.
Bruno Poli
Ecco alcuni degli ultimi risultati di bambini che hanno goduto dell'ordine di rimpatrio:
Il tribunale inglese ha disposto in rimpatrio dei bambini, che entro il 12 dicembre dovranno tornare dal loro papā a Cuneo
In data 19/10/18 il tribunale austriaco ha disposto il rimpatrio in Italia dei bambini Thomas e Nicolas, che torneranno a casa dal loro papā.
in data 09.07.2018 la piccola Evelyn , sottratta in Germania, č stata riconsegnata alla madre a Prato.
in data 24.03.2018 sono tornate a Bologna, con il padre, le piccole Sofia e Maria dalla Russia
in data 24.03.2018 sono tornate a Bologna, con il padre, le piccole Sofia e Maria dalla Russia
Josephine dovrā essere riconsegnata al padre a Livorno.
Il giudice californiano ha rimpatriato Joel, trasferito illecitamente in USA dalla madre, e l'ha direttamente consegnato al padre Andrea. Ora sono in volo verso l'Italia
in data 6 marzo 2017 la Corte messicana di Morales ha disposto l'immediato rimpatrio della piccola Romina, che dovrā essere riconsegnata al padre
E' stato ordinato il suo rimpatrio dalla California per tornare a La Spezia dal suo papā
E' stato ordinato il suo rimpatrio dalla Svezia e tornerā a Roma dal suo papā
La Corte di Granada (Spagna) ha disposto il rimpatrio in Italia dei minori Gabriele e Daniel che saranno riconsegnati al loro padre Francesco.
La Corte di Miami (Florida) ha disposto il rimpatrio del minore Vincenzo che č stato riconsegnato al padre che l'ha riportato a Napoli.
Dagli USA (Miami) č stato riaccompagnato dal suo papā in Italia, a Firenze, al quale č stato affidato.
Dall'Indonesia č stato riconsegnato alla madre che l'ha riportato a Milano.
Dal Brasile dovrā essere riconsegnata al padre e rimpatriata in Italia.
Sono stati rimpatriati il dal Messico e si trovano in Italia con la loro madre.
Sono rientrati da New York in Svizzera e ora si trovano con il loro papā.
Dalla Romania č stata riconsegnata alla madre ed giā in Italia.
Dalla Svizzera, dovrā essere riconsegnato al suo papā, ordinato il suo rimpatrio.
Dal Sudafrica riportato a casa dal suo papā.
Dalla Polonia, č stata riconsegnata al suo papā.
Dovranno essere riconsegnati al loro papā, disposto il loro rimpatrio.
Dall'Ungheria, č stata riconsegnata al suo papā.
Dal Venezuela č stata riconsegnata al suo papā che l'ha riportata a Bologna.
Dalla Polonia č stato riconsegnato al suo papā in Belgio.
Dovranno essere riconsegnati al loro papā e ritornare a Hong Kong.
Dall'Ungheria, dovrā essere riconsegnata al suo papā.
Il Tribunale peruviano ha ordinato il suo rimpatrio in Italia e la restituzione al padre.
Sono tornati dagli Stati Uniti e si trovano con il loro papā.
Sono tornati dal Messico dal loro papā.
E' stato ordinato il loro rimpatrio dalla Finlandia in Italia, dal loro papā.
E' stato ordinato il suo rimpatrio dall'Inghilterra in Italia e rivedrā il papā.
Dal Sudafrica, č tornata in Italia dal suo papā
Sono stati riconsegnati alla madre che li ha riportati in Spagna.
Dall'Inghilterra č stato riconsegnato al suo papā.
Dal Brasile, č stato ordinato dal Tribunale brasiliano il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al suo papā.
Dalla Colombia, č stato ordinato, dal Tribunale colombiano, il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al suo papā.
Dalla Germania, e' stato disposto il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al suo papa'.
Dall'Inghilterra, č stato disposto il suo rimpatrio e la riconsegna al suo papā.
Dalla Spagna, e' stato disposto il suo rimpatrio in Italia ed e' stato riconsegnato alla madre.
Dal Portogallo, č stato disposto il loro rimpatrio in Italia e la riconsegna al loro papā.
Dalla Slovacchia, č stato disposto il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al padre.
Dall'Ucraina, č rimpatriato in Italia ed č con il padre.
Dalla Germania, la bambina dovrā essere rimpatriata in Italia e consegnata al padre.
Dagli Stati Uniti, tutti i fratelli sono stati rimpatriati dal loro papā in Italia.
Video realizzato dalla Executive Oxygen, organizzazione americana che promuove figure che si distinguono per il loro impegno sociale, al di fuori dell'ambito corporativo, in omaggio a Bruno Poli, come riconoscimento del suo lavoro.
Se siete una coppia convivente e se l'altro genitore di vostro figlio intende recarsi, assieme al minore, nel suo paese di origine per una vacanza o breve permanenza all'estero, per qualsiasi ordine di motivo e temete che esista la possibilitā che non desideri fare ritorno e riportare il fanciullo in Italia, prima di autorizzare il viaggio redigete un documento nel quale dovrā essere precisata la natura del viaggio e fissata la data del rientro con il figlio presso l'indirizzo di residenza abituale italiano e fateglielo firmare. Anche nel caso che vi venga chiesto di accompagnarli.
In materia di sottrazione internazionale dei minori, quando č il genitore affidatario a sottrarre il minore all'altro genitore, quest'ultimo non puō domandare il ritorno immediato del figlio, stante la liceitā del suo trasferimento in conseguenza di una decisione sulla scelta della residenza che legittimamente spetta al genitore affidatario. Egli puō invece sollecitare l'autoritā centrale, a norma dell'articolo 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio del suo diritto.
Cass. sezione i civile - sentenza 20 gennaio-21 marzo 2005 n. 6014 (in Guida al Diritto, Edizione n. 16 del 23 aprile 2005, pagina 30)
La recente Convenzione delle Nazioni Unite 20.11.1989, sui Diritti del Fanciullo, alla quale hanno aderito vari Stati della Comunitā Europea, contiene una serie di disposizioni secondo le quali gli Stati Contraenti dovranno adottare misure per impedire che il bambino venga separato dai genitori (art.9), per evitare che il bambino venga trasferito e trattenuti illecitamente all'estero ( art.11) e per impedire il rapimento la vendita o la tratta di bambini a qualsiasi fine o in qualsiasi forma (art.35). A norma dell'art. 18 della Convenzione il diritto dei bambini ad avere entrambi i suoi genitori deve essere il punto di partenza di qualsiasi decisione in materia di diritto di famiglia; il dovere di custodia ad entrambi i genitori deve essere posto in rilievo rispetto al diritto di affidamento; occorre inoltre tenere sempre presente la possibilitā di riconoscere ad entrambi i genitori il diritto di affidamento.
Considerando che la citata Convenzione dispone che, ai fini precedentemente menzionati e in particolare per impedire il trasferimento illecito di bambini all'estero, ricorre l'obbligo, agli Stati Contraenti, di promuovere la concertazione di Accordi bilaterali o Multilaterali o l'adesione agli Accordi esistenti con gli Stati che ancora non hanno recepito le Convenzioni di merito.
Le due Convenzioni esistenti in materia: la Convenzione de L'Aja del 25.10.1980,"sugli aspetti civili della Sottrazione internazionale di minori" e la Convenzione di Lussemburgo del 20.05.1980, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, "sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori", hanno assolto la loro funzione, ma hanno evidenziato, allo stesso tempo, gli innumerevoli problemi di applicazione che impediscono di risolvere con assoluta efficacia il problema della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori.
Il Parlamento Europeo, nella sua Risoluzione del 8.07.1992, relativa ad una "Carta dei Diritti del Fanciullo" ha sancito, al paragrafo 8.13, il diritto del bambino di mantenere contatti diretti e permanenti con entrambi i suoi genitori, in caso di rottura della loro unione, anche qualora uno dei due viva in un altro Paese.Leggere..
Trasferimento sito - 31/01/2021
www.sottrazioneinternazionalediminori.eu
Leggere...Sua figlia Ailiin Poli ed il team che Poli creō porterā avanti l'attivitā
Leggere...La Vita in Diretta - 16/01/2018
figli sottratti: un'odiessea senza fine
Leggere...ORDINANZA DA LEGGERE - 11/11/2012
Non ho mai visto nulla di simile. E' perfetta. Il Giudice in questione, da perfetto accademico, spiega dettagliatamente come si possono separare, definitivamente, due bambini dal proprio padre.
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Testimonianza di Ornella Rita Sapio - 24/11/2014
Gentilissimo Sig. Bruno Poli, Le confermo le attivitā che ho svolto, secondo i Suoi suggerimenti, al fine di riportare a casa mia figlia Ambra dalla Tunisia ove il padre me l'aveva sottratta.
Ho impiegato quasi 2 anni per riavere mia figlia, adottando le seguenti strategie:
1) Portare la causa in tribunale lontano da dove vive il rapitore.
2) Conversione all'Islam.
3) Produrre contratto di locazione di una casa o residenza in Tunisia.
4) Scegliere un buon avvocato; io ho trovato l'avvocatessa Insaf Riahi, molto determinata e preparata. L'astuzia dell'avvocato tunisino deve essere quella di cercare di scavare nel passato del coniuge, al fine di trovare delle incongruenze comportamentali.
5) Vivere continuamente in Tunisia per seguire pedissequamente l'andamento della situazione.
6) Cercare di non prendere contatto con la bambina (e questa stata la parte pių dolorosa) e con la famiglia del padre, in quanto avrebbe potuto irritare il padre e i suoi familiari e minare l'equilibrio psico-fisico di Ambra. Le avrebbero parlato malissimo di me.
7) Durante le udienze con il Giudice, parlare al fine di non irritare lo stesso, cercando di mettere sempre in primo piano le esigenze della bambina; non parlare mai contro l'ex coniuge, al fine di far capire che non si sta intraprendendo una guerra contro di lui, ma una battaglia per riavere la bambina bisognosa della madre. Ambra ha circa 5 anni.
Cosė ho potuto riportare in Italia mia figlia che ora vive con me.
Il padre ha avuto reazioni scomposte ed stato arrestato dalla polizia locale. Egli non ha diritto di sapere dove mi trovo ove sono protetta da strutture dello Stato Italiano.
Queste sono le strategie da me adottate secondo le Sue indicazioni e spero che possano servire a chi, in questo momento, sta vivendo la mia stessa situazione.
In attesa di risentirci al pių presto, le invio i miei pių sentiti ringraziamenti.
Ornella Rita Sapio