CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO
Lussemburgo, 20.05.1980.
Traduzione non ufficiale
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, riconoscendo che negli Stati Membri del Consiglio d'Europa la considerazione dell'interesse del minore è di importanza decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;
Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti l'affidamento di un minore avrà l'effetto di assicurare la migliore protezione dell'interesse dei minori;
Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il diritto di visita dei genitori è il normale corollario del diritto di custodia; constatando il numero crescente di casi in cui dei minori sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale e avendo riguardo alle difficoltà incontrate per risolvere adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;
Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia stato arbitrariamente interrotto;
Convinti dell'opportunità di adottare, a tale scopo, delle misure adatte alle varie necessità e alle diverse circostanze; desiderosi di stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le rispettive autorità, hanno convenuto quanto segue:
Art.1.
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a. minore: una persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto;
b. autorità: ogni autorità giudiziaria od amministrativa;
c. provvedimento relativo all'affidamento: ogni provvedimento di una autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di visita;
d. spostamento indebito: il trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato Contraente ed esecutiva in tale stato; si considera egualmente spostamento indebito:
i. il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno temporaneo in un territorio diverso da quello in cui è esercitato l'affidamento;
ii. uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi dell'articolo 12.
CAPITOLO I
Autorità centrali
Art.2.
1. Ciascuno Stato Contraente designerà una autorità centrale che eserciterà le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli stati federali e gli stati in cui sono in vigore parecchi ordinamenti hanno la facoltà di designare le diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art.3.
1. Le autorità centrali degli stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere un concerto tra le autorità competenti e i loro rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione, le autorità centrali degli stati contraenti:
a. assicurano la trasmissione delle domande d'informazione provenienti dalle autorità competenti e riguardanti dei punti di diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;
b. si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori e relativa evoluzione;
c. si tengono reciprocamente informate circa le difficoltà che possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli che si frappongono alla sua applicazione.
Art.4.
1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato Contraente un provvedimento relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro Stato Contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale provvedimento può rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso, all'autorità centrale di ogni Stato Contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui all'articolo 13.
3. L'autorità centrale adita, nel caso in cui sia diversa dall'autorità centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a questa ultima direttamente e senza indugio.
4. L'autorità centrale adita può rifiutare il suo intervento quando manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla presente Convenzione.
5. L'autorità centrale adita informa senza indugio il ricorrente dell'esito della sua domanda.
Art.5.
1. L'autorità centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera perché venga adottata nel più breve termine ogni disposizione che esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorità competenti, per:
a. rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
b. evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
c. assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
d. assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento accordata;
e. informare l'autorità richiedente sulle misure adottate.
2. Quando l'autorità centrale dello Stato richiesto ha delle ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro Stato Contraente, trasmette i documenti all'autorità centrale di questo stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato Contraente si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo dall'autorità centrale di detto stato, comprese le spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l'esecuzione è rifiutato e se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito, detta autorità fa il possibile per assicurare la rappresentanza del ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di quelle di cui può beneficiare una persona che risiede e che possiede la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, può in particolare rivolgersi alle sue autorità competenti.
Art.6.
1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorità centrali interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
a. le comunicazioni indirizzate all'autorità centrale dello Stato richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b. l'autorità centrale dello Stato richiesto deve tuttavia accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano dall'autorità centrale dello Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate, possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato ovvero in francese o inglese.
3. Ogni Stato Contraente può escludere l'applicazione in tutto o in parte delle disposizioni del paragrafo 1. B) del presente articolo. Qualora uno Stato Contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni altro Stato Contraente può ugualmente applicarla nei confronti di tale stato.
CAPITOLO II
Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti e ripristino dell'affidamento dei minori
Art.7.
I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati in uno Stato Contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato Contraente.
Art.8.
1. In caso di trasferimento illegittimo, l'autorità centrale dello Stato richiesto farà procedere immediatamente alla restituzione del minore:
a. quando all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in cui il provvedimento è stato pronunciato o alla data del trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente, il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale Stato e
b. se la domanda di restituzione è stata proposta ad una autorità centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del trasferimento illegittimo.
2. Se, in conformità alla legge dello Stato richiesto, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere soddisfatte senza l'intervento di un'autorità giudiziaria, nessuno fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si applicherà al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra persona è intervenuto un accordo, omologato da un'autorità competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato all'estero, non è stato restituito alla persona che lo aveva in affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi in caso di provvedimento dell'autorità competente che accorda questo stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.
Art.9.
1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti all'articolo 8 e se si è fatto ricorso ad una autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e l'esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:
a. si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del giudizio o altro atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinché possa difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non può costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona che ha promosso il procedimento nello Stato d'origine;
b. si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dell'autorità che l'ha pronunciato non si basa:
i. sulla residenza del convenuto, ovvero
ii. sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore purché uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero
iii. sulla residenza abituale del minore;
c. il provvedimento incompatibile con quello relativo all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del trasferimento del minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente nell'anno che precede il suo trasferimento.
2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.
Art.10.
1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:
a. se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i principi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
b. se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli effetti del provvedimento originario risultano palesemente non più conformi all'interesse del minore;
c. se, al momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato d'origine:
i. il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo stato, mentre con lo Stato d'origine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
ii. il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d'origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato richiesto;
d. se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o d'esecuzione, e se il rifiuto è conforme all'interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:
a. se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;
b. se nello Stato richiesto pendente un procedimento riguardante l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia Stato iniziato;
c. se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.
Art.11.
1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni previste per gli altri provvedimenti relativi all'affidamento.
2. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato richiesto può fissare le modalità dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti al riguardo.
3. Quando non si è provveduto sul diritto di visita ovvero quando il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo all'affidamento viene rifiutato, l'autorità centrale dello Stato richiesto può rivolgersi alle proprie autorità competenti a decidere sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale diritto.
Art.12.
Qualora alla data in cui il minore è trasferito oltre una frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato Contraente, le disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni successivo provvedimento riguardante l'affidamento del minore che riconosca l'illiceità del trasferimento ed emesso in uno Stato Contraente a richiesta di ogni persona interessata.
CAPITOLO III
Procedura
Art.13.
La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato Contraente di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere accompagnata:
a. da un documento che abilita l'autorità centrale dello Stato richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal fine un altro rappresentante;
b. da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari per la sua autenticità;
c. quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento idoneo a comprovare che l'atto introduttivo del procedimento od un atto equivalente è stato regolarmente notificato o comunicato al convenuto;
d. se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base alla legge dello Stato di origine, il provvedimento è esecutivo;
e. ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;
f. da proposte sulle modalità del ripristino dell'affidamento del minore.
2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.
Art.14.
Ogni Stato Contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e rapida. A tal fine fa in modo che la domanda di "exequatur" possa essere proposta su semplice ricorso.
Art.15.
1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1. B) dell'articolo 10, l'autorità che dipende dallo Stato richiesto:
a. deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo; e
b. può chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.
2. Le spese delle indagini effettuate in uno Stato Contraente sono a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere indirizzati all'autorità interessata attraverso le autorità centrali.
Art.16.
Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o formalità analoga può essere richiesta.
CAPITOLO IV
Riserve
Art.17.
1. Ogni Stato Contraente può formulare la riserva in base alla quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per i motivi, tra quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella riserva.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati in uno Stato Contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato Contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.
Art.18.
Ogni Stato Contraente può formulare la riserva in base alla quale non è vincolato alle disposizioni dell'articolo 12.
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno Stato Contraente che ha fatto tale riserva.
CAPITOLO V
Altri strumenti
Art.19.
La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.
Art.20.
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato Contraente può avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtù di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o più Stati Contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facoltà di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.
Capitolo VI
Clausole finali
Art.21.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Sarà soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art.22.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati Membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione od approvazione.
Art.23.
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d) dello statuto ed alla unanimità dei rappresentanti degli stati contraenti che hanno il diritto di partecipare al comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art.24.
1. Ogni Stato può, all'atto della firma od al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, in qualunque altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.25.
1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali nelle quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte queste unità territoriali, ovvero ad una o più di esse.
2. In ogni altro momento successivo potrà, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unità territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale unità territoriale il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni unità territoriale designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.26.
1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei minori, abbia due o più ordinamenti giuridici di applicazione territoriale:
a. il riferimento alla legge della residenza abituale o della cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale la persona interessata abbia più stretti rapporti;
b. il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unità territoriale in cui il provvedimento Stato pronunciato o all'unità territoriale in cui Stato chiesto il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.
2. Il paragrafo 1.a) del presente articolo si applica anche, mutatis mutandis, agli stati i quali, in materia di affidamento dei minori, abbiano due o più ordinamenti giuridici di applicazione personale.
Art.27.
1. Ogni Stato può, al momento della firma od al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17 ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato Contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto od in parte indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.28.
Al termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, inviterà i rappresentanti delle autorità centrali designate dagli stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e facilitare il funzionamento della Convenzione. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non è parte alla Convenzione potrà farsi rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste riunioni saranno oggetto di un rapporto che sarà inviato per conoscenza al comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.
Art.29.
1. Ogni parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.30.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
c. ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23, 24 e 25;
d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.