CONCLUSA A NUOVA YORK IL 20 NOVEMBRE 1989
Traduzione dal testo originale francese (RU 1998 2055)
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali delluomo e nella digniàt e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2; in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1; in particolare all'articolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale, dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
Prima parte
Art. 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciottanni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Art. 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Art. 3
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Art. 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.
Art. 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a questultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Art. 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Diritto dell'uomo e libertà fondamentali 4
Art. 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ci non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Art. 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Art. 9
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nellinteresse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ci non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Art. 10
1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Art. 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non- ritorni illeciti di fanciulli all'estero.
2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.
Art. 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Art. 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Art. 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare questultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Art. 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.
2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblici, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Art. 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Art. 17
Gli Stati parti riconoscono limportanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Art. 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Art. 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto, del rinvio, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Art. 20
1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Art. 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.
Art. 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
Art. 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo gratuito ogni qualvolta ci sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore affidato. Tale aiuto concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alleducazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nellambito culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i lattanti ed i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Art. 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Art. 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.
Art. 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.
Art. 29
1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite;
c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Art. 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Art. 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Art. 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.
Art. 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.
Art. 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Art. 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Art. 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.
Art. 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.
Art. 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con lobbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Art. 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Art. 40
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ci non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:
a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ci sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Art. 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Seconda parte
Art. 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fanciulli.
Art. 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sar rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sua sessione determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.
Art. 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del Paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea Generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.
Art. 45
Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.
Terza parte
Art. 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Art. 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento a depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Art. 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Art. 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.
Art. 54
L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a New York, il 20 novembre 1989.
(Seguono le firme)
I
Campo di applicazione della convenzione il 1 aprile 1998
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S
Afghanistan 28 marzo 1994 27 aprile 1994
Albania 27 febbraio 1992 28 marzo 1992
Algeria a) 16 aprile 1993 16 maggio 1993
Andorra a) 2 gennaio 1996 1 febbraio 1996
Angola 5 dicembre 1990 4 gennaio 1991
Antigua e Barbuda 5 ottobre 1993 4 novembre 1993
Arabia Saudita a) 26 gennaio 1996 A 25 febbraio 1996
Argentina a) 4 dicembre 1990 3 gennaio 1991
Armenia 23 giugno 1993 A 23 luglio 1993
Australia a) 17 dicembre 1990 16 gennaio 1991
Austria a) b) 6 agosto 1992 5 settembre 1992
Azerbaigian 13 agosto 1992 A 12 settembre 1992
Bahama a) 20 febbraio 1991 22 marzo 1991
Bahrein 13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992
Bangladesh a) 3 agosto 1990 2 settembre 1990
Barbados 9 ottobre 1990 8 novembre 1990
Belgio a) b) 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992
Belize 2 maggio 1990 2 settembre 1990
Benin 3 agosto 1990 2 settembre 1990
Bhutan 1 agosto 1990 2 settembre 1990
Bielorussia 1 ottobre 1990 31 ottobre 1990
Bolivia 26 giugno 1990 2 settembre 1990
Bosnia- Erzegovina a) 1 settembre 1993 S 6 marzo 1992
Botswana a) 14 marzo 1995 A 13 aprile 1995
Brasile 24 settembre 1990 24 ottobre 1990
Brunei a) 27 dicembre 1995 A 26 gennaio 1996
Bulgaria 3 giugno 1991 3 luglio 1991
Burkina Faso 31 agosto 1990 30 settembre 1990
Burundi 19 ottobre 1990 18 novembre 1990
Cambogia 15 ottobre 1992 A 14 novembre 1992
Camerun 11 gennaio 1993 10 febbraio 1993
Canada a) 13 dicembre 1991 12 gennaio 1992
Capo Verde 4 giugno 1992 A 4 luglio 1992
Ceca, Repubblica a) 22 febbraio 1993 S 1 gennaio 1993
Centrafricana, Repubblica 23 aprile 1992 23 maggio 1992
Ciad 2 ottobre 1990 1 novembre 1990
Cile 13 agosto 1990 12 settembre 1990
Cina a) 2 marzo 1992 1 aprile 1992
Hong Kong c) 7 settembre 1994 7 settembre 1994
Cipro 7 febbraio 1991 9 marzo 1991
Colombia a) 28 gennaio 1991 27 febbraio 1991
Comore 22 giugno 1993 22 luglio 1993
Congo 14 ottobre 1993 A 13 novembre 1993
Congo, Repubblica democratica del 27 settembre 1990 27 ottobre 1990
Cook, Isole a) 6 giugno 1997 A 6 luglio 1997
Corea del Nord 21 settembre 1990 21 ottobre 1990
Corea del Sud a) 20 novembre 1991 20 dicembre 1991
Costa Rica 21 agosto 1990 20 settembre 1990
Costa dAvorio 4 febbraio 1991 6 marzo 1991
Croazia a) 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991
Cuba a) 21 agosto 1991 20 settembre 1991
Danimarca a) b) 19 luglio 1991 18 agosto 1991
Dominica 13 marzo 1991 12 aprile 1991
Dominicana, Repubblica 11 giugno 1991 11 luglio 1991
Ecuador 23 marzo 1990 2 settembre 1990
Egitto a) 6 luglio 1990 2 settembre 1990
El Salvador 10 luglio 1990 2 settembre 1990
Emirati Arabi Uniti a) 3 gennaio 1997 A 2 febbraio 1997
Eritrea 3 agosto 1994 2 settembre 1944
Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991
Etiopia 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991
Figi 13 agosto 1993 12 settembre 1993
Filippine 21 agosto 1990 20 settembre 1990
Finlandia b) 20 giugno 1991 20 luglio 1991
Francia a) 7 agosto 1990 6 settembre 1990
Gabon 9 febbraio 1994 11 marzo 1994
Gambia 8 agosto 1990 7 settembre 1990
Georgia 2 giugno 1994 A 2 luglio 1994
Germania a) b) 6 marzo 1992 5 aprile 1992
Ghana 5 febbraio 1990 2 settembre 1990
Giamaica 14 maggio 1991 13 giugno 1991
Giappone a) 22 aprile 1994 22 maggio 1994
Gibuti a) 6 dicembre 1990 5 gennaio 1991
Giordania a) 24 maggio 1991 23 giugno 1991
Grecia 11 maggio 1993 10 giugno 1993
Grenada 5 novembre 1990 5 dicembre 1990
Guatemala 6 giugno 1990 2 settembre 1990
Guinea 13 luglio 1990 A 2 settembre 1990
Guinea- Bissau 20 agosto 1990 19 settembre 1990
Guinea Equatoriale 15 giugno 1992 A 15 luglio 1992
Guyana 14 gennaio 1991 13 febbraio 1991
Haiti 8 giugno 1995 8 luglio 1995
Honduras 10 agosto 1990 9 settembre 1990
India a) 11 dicembre 1992 A 10 gennaio 1993
Indonesia a) 5 settembre 1990 5 ottobre 1990
Iran a) 13 luglio 1994 12 agosto 1994
Iraq a) 15 giugno 1994 A 15 luglio 1994
Irlanda b) 28 settembre 1992 28 ottobre 1992
Islanda a) 28 ottobre 1992 27 novembre 1992
Israele 3 ottobre 1991 2 novembre 1991
Italia b) 5 settembre 1991 5 ottobre 1991
Jugoslavia d) 3 gennaio 1991 2 febbraio 1991
Kazakistan 12 agosto 1994 11 settembre 1994
Kenya 30 luglio 1990 2 settembre 1990
Kirghizistan 7 ottobre 1994 A 6 novembre 1994
Kiribati a) 11 dicembre 1995 A 10 gennaio 1996
Kuwait a) 21 ottobre 1991 20 novembre 1991
Laos 8 maggio 1991 A 7 giugno 1991
Lesotho 10 marzo 1992 9 aprile 1992
Lettonia 14 aprile 1992 A 14 maggio 1992
Libano 14 maggio 1991 13 giugno 1991
Liberia 4 giugno 1993 4 luglio 1993
Libia 15 aprile 1993 A 15 maggio 1993
Liechtenstein a) 22 dicembre 1995 21 gennaio 1996
Lituania 31 gennaio 1992 A 1 marzo 1992
Lussemburgo a) 7 marzo 1994 6 aprile 1994
Macedonia 2 dicembre 1993 S 17 settembre 1991
Madagascar 19 marzo 1991 18 aprile 1991
Malaysia a) 17 febbraio 1995 A 19 marzo 1995
Malawi 2 gennaio 1991 A 1 febbraio 1991
Maldive a) 11 febbraio 1991 13 marzo 1991
Mali a) 20 settembre 1990 20 ottobre 1990
Malta a) 30 settembre 1990 30 ottobre 1990
Marocco a) 21 giugno 1993 21 luglio 1993
Marshall, Isole 4 ottobre 1993 3 novembre 1993
Mauritania 16 maggio 1991 15 giugno 1991
Maurizio a) 26 luglio 1990 A 2 settembre 1990
Messico 21 settembre 1990 21 ottobre 1990
Micronesia 5 maggio 1993 A 4 giugno 1993
Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993
Monaco 21 giugno 1993 A 21 luglio 1993
Mongolia 5 luglio 1990 2 settembre 1990
Mozambico 26 aprile 1994 26 maggio 1994
Myanmar e) 15 luglio 1991 A 14 agosto 1991
Namibia 30 settembre 1990 30 ottobre 1990
Nauru 27 luglio 1994 A 26 agosto 1994
Nepal 14 settembre 1990 14 ottobre 1990
Nicaragua 5 ottobre 1990 4 novembre 1990
Niger 30 settembre 1990 30 ottobre 1990
Nigeria 19 aprile 1991 19 maggio 1991
Niov 20 dicembre 1995 A 19 gennaio 1996
Norvegia a) b)
Nuova Zelanda a) 6 aprile 1993 6 maggio 1993
Oman a) 9 dicembre 1996 A 8 gennaio 1997
Paesi Bassi a) b) g) 6 febbraio 1995 8 marzo 1995
Antille olandesi a) 17 dicembre 1997 17 dicembre 1997
Pakistan h) 12 novembre 1990 12 dicembre 1990
Palaos 4 agosto 1995 A 3 settembre 1995
Panama 12 dicembre 1990 11 gennaio 1991
Papua- Nuova Guinea 2 marzo 1993 1 aprile 1993
Paraguay 25 settembre 1990 25 ottobre 1990
Per 4 settembre 1990 4 ottobre 1990
Polonia a) 7 giugno 1991 7 luglio 1991
Portogallo b) 21 settembre 1990 21 ottobre 1990
Qatar a) 3 aprile 1995 3 maggio 1995
Regno Unito a) 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992
Anguilla, Isola di Man, Bermuda, Isole Falkland e dipendenze, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, SantElena e dipendenze, Isole Turche e Caques a) 7 settembre 1994 7 settembre 1994
Romania 28 settembre 1990 28 ottobre 1990
Ruanda 24 gennaio 1991 23 febbraio 1991
Russia, Federazione 16 agosto 1990 15 settembre 1990
Saint Kitts e Nevis 24 luglio 1990 2 settembre 1990
Saint Lucia 16 aprile 1993 16 luglio 1993
Saint Vincent e Grenadine 26 ottobre 1993 25 novembre 1993
Salomone (Isole) 10 aprile 1995 10 maggio 1995
Samoa a) 29 novembre 1994 29 dicembre 1994
San Marino 25 novembre 1991 A 25 dicembre 1991
Santa Sede a) 20 aprile 1990 2 settembre 1990
So Tom e Principe 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991
Seychelles 7 settembre 1990 A 7 ottobre 1990
Senegal 31 luglio 1990 2 settembre 1990
Sierra Leone 18 giugno 1990 2 settembre 1990
Singapore a) 5 ottobre 1995 A 4 novembre 1995
Siria a) 15 luglio 1993 14 agosto 1993
Slovacchia a) 28 maggio 1993 S 1 gennaio 1993
Slovenia a) 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991
Spagna a) 6 dicembre 1990 5 gennaio 1991
Sri Lanka 12 luglio 1991 11 agosto 1991
Sudafrica 16 giugno 1995 16 luglio 1995
Sudan 3 agosto 1990 2 settembre 1990
Suriname 1 marzo 1993 31 marzo 1993
Svezia b) 29 giugno 1990 2 settembre 1990
Svizzera a) 24 febbraio 1997 26 marzo 1997
Swaziland a) 7 settembre 1995 7 ottobre 1995
Tagikistan 26 ottobre 1993 A 25 novembre 1993
Tanzania 10 giugno 1991 10 luglio 1991
Thailandia a) 27 marzo 1992 A 26 aprile 1992
Togo 1 agosto 1990 2 settembre 1990
Tonga 6 novembre 1995 A 6 dicembre 1995
Trinidad e Tobago 5 dicembre 1991 4 gennaio 1992
Tunisia a) 30 gennaio 1992 29 febbraio 1992
Turchia a) 4 aprile 1995 4 maggio 1995
Turkmenistan 20 settembre 1993 A 20 ottobre 1993
Tuvalu 22 settembre 1995 A 22 ottobre 1995
Ucraina 28 agosto 1991 27 settembre 1991
Uganda 17 agosto 1990 16 settembre 1990
Ungheria 7 ottobre 1991 6 novembre 1991
Uruguay a) 20 novembre 1990 20 dicembre 1990
Uzbekistan 29 giugno 1994 A 29 luglio 1994
Vanuatu 7 luglio 1993 6 agosto 1993
Venezuela a) 13 settembre 1990 13 ottobre 1990
Vietnam 28 febbraio 1990 2 settembre 1990
Yemen 1 maggio 1991 31 maggio 1991
Zambia 6 dicembre 1991 5 gennaio 1992
Zimbabwe 11 settembre 1990 11 ottobre 1990
a) Con le riserve e le dichiarazioni qui appresso
b) Con le obiezioni qui appresso
c) Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione destensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1 lug. 1997 Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984 gli accordi applicabili a Hong Kong prima dell'annessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS.
d) La Jugoslavia ha ritirato la sua riserva il 28 gen. 1997.
e) Il Myanmar ha ritirato la sua riserva il 19 ott. 1993.
f) La Norvegia, il 19 set. 1995, ha ritirato la sua riserva nei confronti del paragrafo 2 lettera b cifra v dellart. 40.
g) Per il Regno in Europa
h) Il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 lug. 1997.
II
Riserve e dichiarazioni
Algeria
1. Articolo 14 capoversi 1 e 2
Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 dell'articolo 14 sono interpretate dal Governo algerino, tenuto conto delle basi essenziali del sistema giuridico algerino in particolare:
della Costituzione il cui articolo 2 sancisce che l'Islam è la religione di Stato e il cui articolo 35 stabilisce che la libertà di coscienza e la libertà d'opinione sono inviolabili;
della Legge n. 84- 11 del 9 giugno 1994 relativa al Codice di Famiglia, in base alla quale l'educazione del fanciullo viene impartita nella religione del padre.
2. Articoli 13, 16 e 17
Gli articoli 13, 16 e 17 si applicano tenendo conto dell'interesse del fanciullo e della necessità di tutelare la sua integrità fisica e morale. In merito, il Governo algerino interpreta le disposizioni di questi articoli in funzione:
delle disposizioni del Codice penale e in particolare delle sezioni relative alle infrazioni all'ordine pubblico, al buon costume, all'incitamento dei minori alla prostituzione e al vizio;
delle disposizioni della Legge n. 90- 07 del 3 aprile 1990 relativa all'informazione, in particolare l'articolo 24 secondo cui il direttore di una pubblicazione destinata all'infanzia deve essere assistito da una struttura educativa consultiva; e
dell'articolo 26 secondo cui i periodici e le pubblicazioni specializzate nazionali o estere qualunque fosse la loro natura e loro destinazione, non devono recare illustrazioni, citazioni, informazioni o inserzioni contrarie alla morale islamica, ai valori nazionali, ai diritti dell'uomo o fare l'apologia del razzismo, del fanatismo e del tradimento... Queste pubblicazioni non devono inoltre contenere nessuna pubblicità o annunci tali da indurre alla violenza o alla delinquenza.
Andorra
A. Il Principato di Andorra deplora l'assenza di divieto, nella Convenzione, dell'utilizzazione dei fanciulli nei conflitti armati. Sottolinea inoltre il proprio disaccordo nei confronti dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 38 relativo alla partecipazione e all'arruolamento di fanciulli a partire dai 15 anni di età.
B. Il Principato di Andorra dichiara di applicare le disposizioni degli articoli 7 e 8 della Convenzione senza pregiudizio dell'articolo 7 Capitolo II - cittadinanza andorriana - della Costituzione del Principato di Andorra.
L'articolo 7 della Costituzione del Principato di Andorra prevede che:
1. Una Llei Qualificada fissa le norme di acquisto e perdita della cittadinanza nonché tutti i relativi effetti legali.
2. L'acquisto o la conservazione di una cittadinanza diversa dalla cittadinanza andorriana implica la perdita di quest'ultima alle condizioni e nei termini fissati dalla legge.
Arabia Saudita
Il Governo dell'Arabia Saudita formula riserve nei confronti di tutti gli articoli incompatibili con le disposizioni della legge islamica.
Argentina
La Repubblica argentina formula riserve all'articolo 21 capoversi b), c), d) ed e) della Convenzione e dichiara di non applicarli sul territorio sotto la sua giurisdizione; infatti la loro applicazione esige l'istituzione preliminare di un meccanismo rigoroso di tutela giuridica del fanciullo in materia di adozione internazionale al fine di impedire il traffico e la vendita dei fanciulli.
In virtù dell'articolo 1 della Convenzione, la Repubblica argentina dichiara che il termine fanciullo sottintende ogni essere umano dal momento del concepimento sino ai 18 anni di età.
Riguardo al capoverso f) dell'articolo 24 la Repubblica argentina, nel rispetto dei principi etici, dichiara che le questioni legate alla pianificazione familiare sono di assoluta competenza dei genitori, pertanto è del parere che gli Stati, in virtù di questo articolo, devono adottare adeguate misure per consigliare i genitori ed educarli in materia di procreazione responsabile.
Riguardo all'articolo 38 della Convenzione, la Repubblica argentina dichiara che avrebbe auspicato che la Convenzione vietasse formalmente l'utilizzazione dei fanciulli nei conflitti armati, come sancito dal suo diritto interno che continuerà ad essere applicato in virtù dell'articolo 41 della Convenzione.
Australia
L'Australia accetta i principi generali contenuti nellarticolo 37. Tuttavia per quanto concerne il secondo periodo del capoverso c), l'Australia accetta l'obbligo di separare dagli adulti il fanciullo privato della libertà soltanto se le autorità competenti ritengono tale privazione di libertà possibile e compatibile con la norma secondo cui i fanciulli devono poter rimanere in contatto con la propria famiglia in considerazione delle caratteristiche geografiche e demografiche del Paese. Pertanto l'Australia ratifica la Convenzione con una riserva al paragrafo c) dell'articolo 37.
Austria
1. Gli articoli 13 e 15 della Convenzione saranno applicati sempre che compatibili con le restrizioni previste dalla legge menzionata negli articoli 10 e 11 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101).
2. L'articolo 17 sarà applicato sempre che compatibile con i diritti fondamentali altrui, in particolare con i diritti fondamentali alla libertà di informazione e alla libertà di stampa.
3. L'Austria non applicherà il paragrafo 2 dell'articolo 38 che offre la possibilità alle persone che hanno raggiunto l'età di 15 anni di partecipare alle ostilità, poiché incompatibile con il paragrafo 1 dell'articolo 3 secondo cui l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
4. L'Austria dichiara, conformemente al suo diritto costituzionale, di applicare il paragrafo 3 dell'articolo 38 dato che solo i cittadini austriaci di sesso maschile soggiacciono al servizio militare obbligatorio.
Bahamas
Firmando la Convenzione il Governo del Commonwealth delle Bahamas si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 2 qualora si tratti di concedere la cittadinanza a un fanciullo, tenuto conto delle disposizioni della Costituzione del Commonwealth delle Bahamas.
Bangladesh
Il Governo del Bangladesh ha informato il Segretario generale di aver ratificato la Convenzione con una riserva al paragrafo 1 dell'articolo 14. Inoltre applicherà l'articolo 21 con riserva delle leggi e prassi del Bangladesh.
Belgio
1. Il Governo belga, in riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 2, interpreta la non discriminazione fondata sull'origine nazionale come non implicante necessariamente l'obbligo per gli Stati di garantire d'ufficio agli stranieri gli stessi diritti concessi ai propri cittadini. Questa nozione volta ad eliminare ogni comportamento arbitrario, ma non differenze di trattamento fondate su considerazioni obiettive e ragionevoli, in conformità dei principi che prevalgono nelle società democratiche.
2. Il Governo belga applica gli articoli 13 e 15 nel contesto delle disposizioni e delle limitazioni enunciate o autorizzate negli articoli 10 e 11 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101).
3. Il Governo belga, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2) e dell'articolo 9 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, interpreta il paragrafo 1 dell'articolo 14 nel senso che il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione implica parimenti la libertà di scegliere la propria religione o convinzione.
4. Il Governo belga interpreta l'espressione in conformità con la legge di cui al paragrafo 2 b (v) dell'articolo 40 in fine nel senso che:
a) non si applica ai minori che, in virtù della legge belga, sono dichiarati colpevoli e condannati in seconda istanza a seguito di un ricorso contro la loro assoluzione in prima istanza;
b) non si applica ai minori che, in virtù della legge belga, sono direttamente deferiti dinanzi a un'istanza giudiziaria superiore quale la Corte d'Assise.
Bosnia-Erzegovina
La Bosnia-Erzegovina si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione dato che la propria legislazione interna conferisce alle autorità incaricate della tutela dei minori il diritto di decidere della separazione di un fanciullo dai propri genitori senza un esame giudiziario preliminare.
Botswana
Il Governo della Repubblica del Botswana formula una riserva alle disposizioni dell'articolo 1 della Convenzione e non si considera vincolato dalle disposizioni di questo articolo, nella misura in cui contrastino con le leggi del Botswana.
Brunei
Il Governo del Brunei Darussalam formula riserve alle disposizioni della Convenzione suscettibili di pregiudicare la Costituzione del Brunei Darussalam e le credenze e principi dell'Islam, religione di Stato, in particolare senza pregiudizio del loro carattere generale nei confronti degli articoli 14, 20 e 21 della Convenzione.
Canada
(i) Articolo 21
Per garantire il totale rispetto dell'oggetto e della finalità del paragrafo 20 (3) e dell'articolo 30 il Governo del Canada si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 21 nella misura in cui dovessero contrastare con le forme di custodia consuetudinaria in seno ai popoli autoctoni del Canada.
(ii) Articolo 37 (c)
Il Governo del Canada accetta i principi generali previsti nel capoverso c) dell'articolo 37, ma si riserva il diritto di non separare i fanciulli dagli adulti qualora fosse impossibile o inadeguato ottemperarvi.
Articolo 30
Il Governo del Canada riconosce che per quanto concerne le questioni legate agli autoctoni del Canada, dovrà assolvere alle proprie responsabilità secondo l'articolo 4 della Convenzione tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 30. In particolare fissando le misure da adottare per rendere effettivi i diritti che la Convenzione garantisce ai fanciulli autoctoni, occorrerà assicurarsi di rispettare il loro diritto ad avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del loro gruppo.
Cina
La Cina adempie gli obblighi di cui all'articolo 6 della Convenzione sempre che siano compatibili con le disposizioni dell'articolo 25 della Costituzione della Repubblica popolare cinese sulla pianificazione familiare e dell'articolo 2 della legge sui minori.
Cina: Hong Kong
1. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, interpreta la Convenzione come applicantesi solo dal momento della nascita.
2. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, qualora necessario ed opportuno, riserva il diritto di applicare a coloro che entrano e soggiornano illegalmente nella Regione amministrativa, le leggi e regolamenti che disciplinano l'entrata e il soggiorno in detta Regione nonché la partenza dal medesimo territorio e le leggi e regolamenti che disciplinano l'ottenimento dello statuto di residente.
3. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, interpreta i riferimenti ai genitori che figurano nella Convenzione come riferentisi unicamente alle persone a cui le leggi della Regione amministrativa riconoscono lo statuto di genitore. Questo statuto può, in alcuni casi, essere riconosciuto ad una sola persona ad esempio se il fanciullo è stato adottato da una sola persona o se una donna è considerata l'unica parente di un figlio concepito grazie alla fecondazione artificiale.
4. Il Governo della Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di non applicare l'articolo 32 capoverso b) paragrafo 2 della Convenzione, nella misura in cui si dovessero disciplinare gli orari di lavoro delle giovani donne di età superiore ai 15 anni impiegate fuori del settore industriale.
5. In quanto rappresentante della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il Governo cinese si sforza di applicare rigorosamente la Convenzione ai fanciulli richiedenti l'asilo nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, salvo qualora le condizioni e le risorse disponibili rendono impossibile tale applicazione. In particolare, per quanto concerne l'articolo 22 della Convenzione il Governo cinese, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di continuare ad applicare le leggi e regolamenti che disciplinano la detenzione dei fanciulli che tentano di ottenere lo statuto di rifugiato e la definizione del loro statuto, come anche la loro entrata e soggiorno nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e la loro partenza da detta Regione.
6. Il Governo cinese, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di non applicare la disposizione dell'articolo 37 capoverso c) della Convenzione inerente all'obbligo di separare i fanciulli detenuti dagli adulti qualora venissero meno adeguate attrezzature di detenzione o se la detenzione comune di fanciulli e adulti fosse ritenuta reciprocamente benefica.
La responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi e dei diritti internazionali risultanti dall'applicazione della Convenzione alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, spetta al Governo cinese.
Colombia
Il Governo colombiano, in conformità dell'articolo 2 capoverso d) paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (RS 0.111) sul diritto dei trattati, sottolinea per quanto concerne gli effetti delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 38 della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che l'età menzionata nei detti paragrafi si intende l'età di 18 anni, in considerazione del fatto che la legge colombiana fissa a 18 anni l'età minima per l'arruolamento nelle forze armate.
Isole Cook
Il Governo delle Isole Cook, in considerazione della Costituzione e di altri testi che potrebbero prima o poi entrare in vigore, si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 2 della Convenzione nella misura in cui dovessero concedere ad un fanciullo la cittadinanza o la nazionalità delle Isole Cook oppure il diritto di residenza permanente nel Paese.
Per quanto concerne l'articolo 10 il Governo delle Isole Cook si riserva il diritto di applicare la legislazione che potrebbe ritenere periodicamente necessaria per quanto concerne l'entrata e il soggiorno sul suo territorio e la partenza dal Paese di persone che, in virtù della legge delle Isole Cook, non hanno diritto di entrarvi e risiedervi e non possono neppure acquisire o possedere la cittadinanza.
Il Governo delle Isole Cook accetta i principi generali enunciati nell'articolo 37. L'obbligo di separare gli adulti dai fanciulli privati di libertà di cui al capoverso c) secondo periodo, verrà applicato sempre che tale separazione sia giudicata possibile dalle autorità competenti. Le Isole Cook si riservano il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 37 nella misura in cui esigano che i fanciulli detenuti vengano internati in locali distinti da quelli degli adulti.
Le disposizioni della Convenzione non si applicano direttamente a livello interno. La Convenzione impone agli Stati obblighi secondo il diritto internazionale che le Isole Cook espletano gi in conformit della propria legislazione nazionale.
Il paragrafo 1 dell'articolo 2 non indica necessariamente che gli Stati sono tenuti a garantire ipso facto agli stranieri gli stessi diritti concessi ai propri cittadini. Il principio che vieta la discriminazione fondata sull'origine nazionale va inteso nel senso di escludere ogni comportamento arbitrario, ma non le diversità di trattamento basate su considerazioni obiettive e ragionevoli, conformemente ai principi in vigore nelle società democratiche.
Il Governo delle Isole Cook coglie l'occasione della sua adesione alla Convenzione per operare riforme nella legislazione interna sull'adozione, conformemente allo spirito della Convenzione che ritiene atte a garantire il benessere del fanciullo in virtù dell'articolo 3 paragrafo 2 della Convenzione. Se l'adozione tuttora retta dalla legge, la base del principio secondo cui gli interessi preponderanti del fanciullo devono prevalere su ogni altra considerazione autorizzata dalla Corte suprema in virtù delle leggi e procedure applicabili e tenuto conto di tutte le informazioni pertinenti degne di fede, le misure previste saranno volte ad eliminare qualsiasi disposizione discriminatoria sull'adozione in vigore nelle leggi adottate nei confronti delle Isole Cook prima della loro accessione all'indipendenza, allo scopo di istituire in materia di adozione un regime non discriminatorio per tutti i cittadini delle Isole Cook.
Corea
La Repubblica di Corea non si considera vincolata dalle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 3, capoverso a), dell'articolo 21 e dell'articolo 40 paragrafo 2 capoverso b) v).
Croazia
La Repubblica di Croazia si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione poiché la sua legislazione conferisce alle autorità competenti (Centri di lavoro sociale) il diritto di pronunciarsi sulla separazione di un fanciullo dai propri genitori senza esame preliminare da parte delle autorità giudiziarie.
Cuba
Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, in conformità dell'articolo 1 della Convenzione e ai fini della vigente legge nazionale, che l'età di 18 anni non costituisce la maggiore età per l'esercizio dei diritti civili.
Danimarca
La Convenzione si applica anche alle Isole Fre e alla Groenlandia. La Danimarca non si considera vincolata dalle disposizioni dell'articolo 40 paragrafo 2 capoverso b) v). In quanto principio fondamentale della legge danese sull'amministrazione della giustizia, chiunque può impugnare una condanna penale di prima istanza decisa dinanzi una giurisdizione superiore. Esistono tuttavia alcune disposizioni che limitano questo diritto, ad esempio quando il verdetto reso da una giuria sulla questione di colpevolezza non è stato invalidato dai magistrati in pianta stabile del tribunale adito.
Egitto
Assodato che la legge islamica è una delle principali fonti del diritto positivo egiziano e, pur considerando la necessità assoluta di garantire con ogni mezzo ai fanciulli la tutela di cui abbisognano, detta legge, contrariamente ad altri tipi di diritto positivo, non riconosce l'adozione. Il Governo della Repubblica araba d'Egitto formula riserve a tutte le disposizioni relative all'adozione e in particolare agli articoli 20 e 21.
Emirati Arabi Uniti
Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7, 14, 17 e 21 della Convenzione, lo Stato degli Emirati Arabi Uniti formula le seguenti riserve:
Articolo 7:
Lo Stato degli Emirati Arabi è del parere che l'acquisto della cittadinanza è un problema interno retto dal diritto interno e soggiace alle condizioni e criteri definiti dalla legislazione nazionale.
Articolo 14:
Lo Stato degli Emirati Arabi Uniti si considera vincolato dall'articolo 14 unicamente se conforme ai principi e alle regole della sharia.
Articolo 17:
Lo Stato degli Emirati Arabi Uniti consapevole del grande ruolo conferito ai media dalla Convenzione, tuttavia si considera vincolato dall'articolo 17 unicamente se conforme alle regole e leggi locali e non contravviene alle tradizioni e ai valori culturali come preconizzato nel preambolo della Convenzione.
Articolo 21:
Siccome vieta l'adozione in conformità dei principi della sharia, lo Stato degli Emirati Arabi Uniti formula riserve all'articolo 17 e non si considera vincolato dalle disposizioni di questo articolo.
Francia
1) Il Governo della Repubblica francese dichiara che la presente Convenzione, in particolare l'articolo 6, non va interpretata come se pregiudicasse l'applicazione delle disposizioni della legislazione francese sull'interruzione volontaria della gravidanza.
2) Il Governo della Repubblica francese, tenuto conto dell'articolo 2 della propria Costituzione, dichiara di non applicare l'articolo 30 della Convenzione.
3) Il Governo della Repubblica francese interpreta l'articolo 40 paragrafo 2 b) v) nel senso che pone un principio generale a cui la legge può recare eccezioni limitate. Lo stesso dicasi di taluni reati di prima e seconda istanza di competenza del tribunale giudiziario e dei reati criminali. Per il momento le decisioni rese in ultima istanza possono essere oggetto di ricorso davanti alla Corte di Cassazione la quale statuisce sulla legalità della decisione resa.
Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germania coglie l'occasione offertagli dalla ratifica della Convenzione per introdurre nella propria legislazione nazionale le riforme conformi allo spirito della Convenzione che riterrà utili al benessere del fanciullo come previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione. Fra queste misure figura la riforma del regime di custodia dei figli nati fuori del matrimonio o i cui genitori sono divorziati o vivono separati in modo permanente pur nel vincolo del matrimonio. Si dovrà soprattutto migliorare le condizioni dell'esercizio della custodia dei figli da parte di entrambi i genitori in queste specifiche situazioni. La Repubblica federale di Germania dichiara inoltre che la Convenzione non si applica direttamente a livello interno. Essa impone agli Stati obblighi di diritto internazionale a cui soggiace la Repubblica federale di Germania in applicazione della propria legislazione nazionale che conforme alle disposizioni della Convenzione.
Il Governo della Repubblica federale di Germania è del parere che l'entrata in vigore della disposizione prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 18 non significa che la custodia parentale venga affidata di fatto e senza considerazione dell'interesse superiore del fanciullo a entrambi i genitori anche se non sono uniti in matrimonio, vivono separati in modo permanente pur nel vincolo del matrimonio, o sono divorziati. Una simile interpretazione sarebbe incompatibile con il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione. Questo genere di situazione deve essere esaminato di volta in volta, in particolare qualora i genitori non si accordino circa l'esercizio congiunto della custodia.
La Repubblica federale di Germania dichiara pertanto che le disposizioni della Convenzione si applicano senza pregiudizio delle disposizioni del proprio diritto interno che regolano:
a) la rappresentanza legale dei minori nell'esercizio dei loro diritti;
b) i diritti di custodia e di visita dei figli legittimi;
c) la situazione del figlio nato fuori del matrimonio nei confronti del diritto di famiglia e del diritto successorio,
questa dichiarazione rimarrà valida a prescindere da qualunque eventuale revisione del regime di custodia parentale i cui particolari verranno decisi dal legislatore nazionale.
Conformemente alle riserve formulate in merito alle garanzie parallele del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2), La Repubblica federale di Germania dichiara che i capoversi ii) e v) paragrafo 2 b) dell'articolo 40 non si applicano in modo da far nascere sistematicamente, in caso di reato minorile alla legge penale:
a) il diritto per l'interessato di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata all'elaborazione e presentazione della sua difesa; né eventualmente;
b) l'obbligo di sottoporre ogni decisione che non contempli la carcerazione a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente.
Nulla nella Convenzione può essere interpretato come autorizzante l'entrata illecita o il soggiorno illecito di uno straniero nel territorio della Repubblica federale di Germania; nessuna disposizione può essere interpretata come limitante il diritto della Repubblica federale di Germania di promulgare leggi e regolamenti concernenti l'entrata degli stranieri e le condizioni del loro soggiorno, o prevedere una distinzione tra i propri cittadini e gli stranieri.
Il Governo della Repubblica federale di Germania deplora che il paragrafo 2 dell'articolo 38 consenta ai fanciulli di 15 anni di prendere parte alle ostilità in qualità di soldato, poiché questo limite di età è incompatibile con il principio dell'interesse superiore del fanciullo (par. 1 art. 3 della Convenzione). Dichiara inoltre di non prevalersi della possibilità offerta dalla Convenzione di fissare tale limite di età a 15 anni.
Giappone
Il Giappone non si considera vincolato dall'articolo 37 capoverso c) secondo periodo in conformità del quale ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo poiché in Giappone, in virtù della legislazione nazionale, le persone private di libertà con meno di 20 anni di età devono di norma essere separate da quelle di età superiore:
1. Il Governo giapponese dichiara di non applicare il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione ai casi di fanciulli separati da uno dei due genitori o da entrambi a seguito dell'espulsione di questi ultimi in virtù della legge sull'immigrazione.
2. Il Governo giapponese dichiara inoltre che l'obbligo di considerare con uno spirito positivo, con umanità e diligenza ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare formulata nel paragrafo 1 dell'articolo 10 della Convenzione non deve influire sul seguito dato a queste domande.
Gibuti
Il Governo della Repubblica di Gibuti non si considera vincolato dalle disposizioni incompatibili con la propria religione e i propri valori tradizionali.
Giordania
Il Regno Hascemita di Giordania non si considera vincolato dalle disposizioni dell'articolo 14 che riconoscono al fanciullo il diritto alla libertà di religione né dagli articoli 20 e 21 relativi all'adozione poiché in contrasto con i principi della tollerante legge islamica.
India
Aderendo pienamente all'oggetto e alle finalità della Convenzione, tuttavia consapevole del fatto che nei Paesi in sviluppo taluni diritti del fanciullo, in particolare i diritti economici, sociali e culturali, vengono attuati progressivamente nel limite delle risorse disponibili e nel quadro della cooperazione internazionale; riconoscendo che il fanciullo deve essere tutelato contro ogni forma di sfruttamento, compreso lo sfruttamento economico; notando che per vari motivi in India lavorano fanciulli di varia età; avendo fissato un'età minima nei lavori pericolosi e in taluni altri settori; avendo emanato disposizioni normative sugli orari e sulle condizioni di lavoro; nell'impossibilità di fissare sin d'ora un'età minima di entrata in ciascuna categoria di lavoro in India, il Governo indiano si impegna a prendere misure volte ad applicare progressivamente le disposizioni dell'articolo 32 della Convenzione in particolare quelle del paragrafo 2 lettera a) conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali di cui è Parte.
Indonesia
La Costituzione della Repubblica d'Indonesia del 1945 garantisce i diritti fondamentali del fanciullo indipendentemente da considerazioni sessiste, etniche o razziali e tali diritti sono sanciti dalle leggi e regolamenti nazionali.
La ratifica della Convenzione non implica l'accettazione di obblighi che vadano oltre i limiti costituzionali né l'accettazione dell'obbligo di introdurre diritti superiori a quelli prescritti dalla Costituzione. Per quanto concerne le disposizioni degli articoli 1, 14, 16, 17, 21, 22 e 29 della Convenzione, il Governo della Repubblica d'Indonesia dichiara di applicarli in conformità con la sua Costituzione.
Iran
Il Governo della Repubblica islamica d'Iran si riserva il diritto di non applicare le disposizioni o articoli della Convenzione ritenuti incompatibili con le leggi islamiche e con la vigente legislazione interna.
Iraq
L'Iraq ritiene opportuno accettare la Convenzione con una riserva nei confronti dell'articolo 14 paragrafo 1 concernente il diritto del fanciullo alla libertà di religione dato che la sharia islamica non consente a un minore di cambiare religione.
Islanda
1. Ai fini dell'articolo 9, il diritto islandese conferisce alle autorità amministrative la possibilità di prendere decisioni definitive in taluni casi contemplati da questo articolo. Dette decisioni sono adottate con riserva di revisione giudiziaria nel senso che secondo un principio del diritto islandese, i tribunali possono annullare le decisioni amministrative se ritenute illegalmente motivate. L'articolo 60 della Costituzione islandese conferisce ai tribunali tale competenza.
2. Per quanto concerne l'articolo 37 non è obbligatorio, ai sensi della legge islandese, separare i fanciulli privati di libertà dagli adulti. Nondimeno, secondo la legislazione relativa agli istituti di pena e alla detenzione si dovrà tener conto, tra l'altro, dell'età del detenuto al momento della scelta dell'istituto nel quale dovrà scontare la pena. Data la situazione esistente in Islanda non vi dubbio che le decisioni concernenti la carcerazione di un minore saranno sempre prese in considerazione dell'interesse preponderante di questultimo.
Kiribati
Lo strumento di ratifica depositato dal Governo della Repubblica di Kiribati contiene riserve all'articolo 24 paragrafo 2 lettere b), c), d), e) ed f), 26, 28 paragrafo1 lettere b), c) e d) conformemente all'articolo 51 paragrafo 1 della Convenzione.
La Repubblica di Kiribati è del parere che i diritti del fanciullo, come definiti nella Convenzione, in particolare negli articoli 12 a 16, devono essere esercitati nel rispetto dell'autorità parentale, conformemente agli usi e costumi del Paese riguardo alla situazione del fanciullo in seno alla famiglia e al di fuori di questa.
Kuwait
Articolo 7
Lo Stato del Kuwait interpreta questo articolo nel senso che il fanciullo nato in Kuwait da genitori sconosciuti (orfano) ha il diritto di acquisire la cittadinanza kuwatiana come stipulato dalle leggi del Kuwait sulla cittadinanza.
Articolo 21
In virtù della sharia islamica, fonte principale di diritto, lo Stato del Kuwait vieta formalmente l'abbandono della religione islamica e di conseguenza non ammette l'adozione.
Liechtenstein
Articolo 1:
La legislazione del Principato del Liechtenstein fissa a 20 anni la maggiore età. Lascia tuttavia aperta la possibilità di alzare o abbassare detta età.
Articolo 7:
Il Principato del Liechtenstein si riserva il diritto di applicare la propria legislazione che subordina a talune condizioni l'ottenimento della cittadinanza del Liechtenstein.
Articolo 10:
Il Principato del Liechtenstein si riserva il diritto di applicare la propria legislazione che non garantisce il ricongiungimento familiare a taluni gruppi di stranieri.
Lussemburgo
1) Il Governo del Lussemburgo, nell'interesse della famiglia e dei fanciulli, ritiene di dover mantenere la disposizione dell'articolo 334- 6 del codice civile che sancisce:
Articolo 334- 6. Se al momento del concepimento il padre o la madre erano uniti in matrimonio con un'altra persona, il figlio naturale può essere allevato nel domicilio coniugale unicamente con il consenso del coniuge.
2) Il Governo del Lussemburgo dichiara che la presente Convenzione non modificherà lo statuto giuridico dei fanciulli nati da genitori tra i quali rigorosamente proibito unirsi in matrimonio; tale statuto tutela linteresse del fanciullo come previsto nell'articolo 3 della Convenzione.
3) Il Governo del Lussemburgo dichiara che larticolo 6 della Convenzione non ostacola l'applicazione delle disposizioni della propria legislazione sull'informazione sessuale, la prevenzione dell'aborto clandestino e la normativa sull'interruzione della gravidanza.
4) Il Governo del Lussemburgo dichiara che l'articolo 7 della Convenzione non ostacola la procedura legale in materia di parto anonimo nell'interesse del fanciullo come previsto dall'articolo 3 della Convenzione.
5) Il Governo del Lussemburgo dichiara che l'articolo 15 della Convenzione non contrasta con le disposizioni della propria legislazione in materia di capacità a esercitare i diritti.
Malaysia
Il Governo della Malaysia accetta le disposizioni della Convenzione, ma esprime riserve agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 paragrafi 3 e 4, 44 e 45 e dichiara di applicarli unicamente se conformi con la propria Costituzione, con il diritto interno e con le politiche governative.
Maldive
Le Maldive formulano riserve agli articoli 14 e 21 della Convenzione.
Mali
Il Governo della Repubblica del Mali dichiara, tenuto conto del Codice Parentale del Mali, di non applicare l'articolo 16 della Convenzione.
Malta
Articolo 26
Il Governo maltese si considera vincolato da questo articolo unicamente nei limiti della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.
Marocco
Il Governo del Regno del Marocco, la cui Costituzione garantisce a ciascuno l'esercizio della libertà di culto, formula una riserva all'articolo 14 che riconosce al fanciullo il diritto alla libertà di religione dato che l'Islam è religione di Stato.
Maurizio
Il Governo di Maurizio, dopo aver esaminato la Convenzione, accetta di aderirvi con una riserva espressa all'articolo 22.
Monaco
Il Principato di Monaco dichiara che la presente Convenzione, in particolare l'articolo 7, non pregiudica le norme monegasche sulla cittadinanza.
Il Principato di Monaco dichiara che l'articolo 40 paragrafo 2 lettera b) v) pone un principio generale che implica talune eccezioni gi sancite dalla legge. altrettanto vero per taluni reati criminali. Presentemente la Corte di Revisione Giudiziaria statuisce sovranamente su tutte le materie relative ai poteri costituiti contro ogni decisione resa in ultima istanza.
Nuova Zelanda
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto del Governo neozelandese di continuare a distinguere nel modo che riterrà opportuno nelle proprie leggi e prassi tra persone secondo lo statuto di dimora in Nuova Zelanda incluso, sempre che l'elencazione sia esauriente, il loro diritto a tutte le prestazioni e altre misure di protezione elencate nella Convenzione, riservandosi la facoltà di interpretare e applicare la Convenzione in conseguenza.
Il Governo neozelandese del parere che i diritti del fanciullo di cui all'articolo 32 paragrafo 1 sono sufficientemente tutelati dalle proprie leggi. Si riserva quindi il diritto di non adottare altri testi o di non prendere misure supplementari come previsto nell'articolo 32 paragrafo 2.
Il Governo neozelandese si riserva il diritto di non applicare il capoverso c) dell'articolo 37 qualora la penuria di adeguate installazioni non consentisse di separare i minori dagli adulti o qualora, nell'interesse degli altri giovani internati in uno stabilimento, un determinato giovane delinquente sia oggetto di trasferimento o qualora la non separazione sia ritenuta vantaggiosa per le persone interessate.
Sino a nuovo avviso la Convenzione non si applica a Toklau.
Oman
1. Dopo l'espressione ... a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo, di cui al paragrafo 4 articolo 9 della Convenzione, il Sultanato di Oman aggiunge la seguente espressione o pregiudichi l'ordine pubblico.
2. Il Sultanato di Oman formula riserve nei confronti di tutte le disposizioni della Convenzione che non sono conformi alla sharia islamica o alle vigenti leggi nel Sultanato, in particolare le disposizioni dell'articolo 21 relative all'adozione.
3. La Convenzione si applica nei limiti delle possibilità finanziarie.
4. Il Sultanato di Oman dichiara in merito all'articolo 7 della Convenzione che il fanciullo nato nel Sultanato da genitori ignoti acquisisce la cittadinanza del Sultanato in virtù della propria legislazione.
5. Il Sultanato di Oman non si considera vincolato dall'articolo 14 della Convenzione relativo al diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e neppure dall'articolo 30 che riconosce al fanciullo appartenente a una minoranza religiosa di professare la propria religione.
Paesi Bassi
La Convenzione si applica al Regno in Europa.
Articolo 26
Il Regno dei Paesi Bassi accetta le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione con la riserva che non implichino un diritto indipendente dei fanciulli alla sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.
Articolo 37
Il Regno dei Paesi Bassi accetta le disposizioni dell'articolo 37 c) con riserva che non intralcino l'applicazione della legge penale ai giovani di almeno 16 anni di età alla condizione di rispettare taluni criteri sanciti dalla legge.
Articolo 40
Il Regno dei Paesi bassi accetta le disposizioni dell'articolo 40 con riserva che le cause relative a reati minori siano giudicate senza assistenza giuridica e, per quanto concerne tali reati, resta inteso che nessuna disposizione consentirà di riconsiderare i fatti o le misure prese in conseguenza.
Articolo 14
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi considera l'articolo 14 conforme alle disposizioni dell'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 (RS 0.103.2) e che detto articolo deve includere la libertà del fanciullo di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non appena raggiunta una maturità o un'età sufficiente da essere in grado di farlo.
Articolo 22
Riguardo all'articolo 22 della Convenzione il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara:
a) il termine rifugiato di cui al paragrafo 1 è inteso nel senso dell'articolo 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 (RS 0.142.3) sullo statuto dei rifugiati; e
b) l'obbligo imposto ai termini del detto articolo non vieta
di sottoporre l'ammissione a talune condizioni, poiché ogni inadempienza a dette condizioni comporta l'inammissibilità,
di sottoporre a uno Stato terzo la domanda d'asilo qualora gli spetti di trattare in primo luogo tale domanda.
Articolo 38
Ai fini dell'articolo 38 il Governo del Regno dei Paesi Bassi è del parere che gli Stati non dovrebbero essere autorizzati a far partecipare i fanciulli alle ostilità, direttamente o indirettamente, e che l'età minima dell'arruolamento o dell'incorporazione nelle forze armate dovrebbe essere superiore ai 15 anni.
In periodo di conflitto armato devono prevalere le disposizioni più idonee alla tutela dei fanciulli conformemente al diritto internazionale come previsto nell'articolo 41 della Convenzione.
Paesi Bassi (Antille Olandesi)
Il 17 dicembre 1997 il Governo olandese ha notificato al Segretario generale la sua accettazione della Convenzione per le Antille Olandesi:
L'accettazione conteneva le seguenti riserve:
Articolo 26
La stessa riserva per il Regno in Europa.
Articolo 37
Il Regno dei Paesi Bassi accetta le disposizioni dell'articolo 37 c) con riserva che dette disposizioni non vietino:
l'applicazione del diritto penale applicabile agli adulti, ai giovani di almeno 16 anni di età alla condizione che vengano rispettati taluni criteri previsti dalla legge;
che un fanciullo detenuto abbia ad essere separato dagli adulti; qualora il numero dei fanciulli detenuti in determinato periodo fosse esageratamente elevato e fosse inevitabile custodirli (temporaneamente) insieme con gli adulti.
Articolo 40
La stessa riserva per il Regno in Europa.
Dichiarazioni:
Articolo 14
La stessa dichiarazione per il Regno in Europa.
Articolo 22
Siccome le Antille Olandesi non sono vincolate dalla Convenzione del 1951 12 sullo statuto dei rifugiati, il Governo del Regno dei Paesi Bassi interpreta l'articolo 22 della Convenzione come facente riferimento unicamente agli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di carattere umanitario che vincolano il Regno dei Paesi Bassi per quanto concerne le Antille Olandesi.
Articolo 38
La stessa dichiarazione per il Regno in Europa.
Polonia
Ai fini dell'articolo 7 della Convenzione, la Repubblica di Polonia è del parere che il diritto del fanciullo adottivo di conoscere i suoi genitori naturali sarà limitato dalle decisioni giudiziarie che autorizzano i genitori adottivi a non svelare l'origine del fanciullo; l'età per essere arruolati nelle forze armate o in un servizio analogo o essere incorporati per partecipare ad azioni militari è sancita dalla legislazione della Repubblica di Polonia. Questo limite di età non può essere inferiore a quello previsto nell'articolo 38 della Convenzione.
La Repubblica di Polonia è del parere che l'attuazione da parte del fanciullo dei diritti riconosciutigli dalla Convenzione, in particolare i diritti di cui agli articoli 12 e 16 deve iscriversi nel rispetto della patria potestà in conformità delle abitudini e tradizioni polacche relative alla situazione del fanciullo in seno alla famiglia e al di fuori di essa.
Per quanto concerne il paragrafo 2 f) dell'articolo 24 la Repubblica di Polonia è del parere che i consigli ai genitori e l'educazione in materia di pianificazione familiare devono rispettare i principi morali.
Qatar
Lo Stato del Qatar desidera formulare una riserva generale nei confronti delle disposizioni della Convenzione incompatibili con la legge islamica.
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
a) Secondo il Regno Unito la Convenzione si applica solo ai nati vivi.
b) Secondo il Regno Unito il termine genitori, menzionato nella Convenzione, si applica unicamente alle persone che in diritto interno sono considerate genitori del fanciullo anche se si tratta di un solo genitore, ad esempio se il fanciullo è stato adottato da una sola persona o, in taluni casi particolari, nato da una donna che lo ha concepito con mezzi diversi dalla tecnica eterologa e questa persona è considerata l'unico parente.
c) Il Regno Unito si riserva il diritto di applicare la legislazione che riterrà periodicamente necessaria per quanto concerne l'entrata e il soggiorno sul suo territorio e la partenza dal medesimo di persone che, in virtù della legge britannica, non hanno il diritto di entrare e di risiedere nel Regno Unito e non possono esigere l'acquisto e il possesso della cittadinanza.
d) Secondo la legislazione britannica sul lavoro, le persone di età inferiore ai 18 anni ma che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, non sono considerate fanciulli bensì giovani. Di conseguenza, il Regno Unito si riserva il diritto di applicare l'articolo 32 con riserva delle disposizioni di detta legge sul lavoro.
e) Se a un dato momento, per una determinata persona, non dovessero esistere locali o impianti adeguati in nessuno degli stabilimenti in cui sono detenuti i giovani delinquenti, o qualora si ritenga che la detenzione comune di adulti e fanciulli possa ritenersi reciprocamente benefica, il Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l'articolo 37 secondo il quale ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti.
Il Regno Unito si riserva il diritto di applicare ulteriormente la Convenzione ai territori che rappresenta a livello internazionale.
Regno Unito (Territori dipendenti)
Ai fini della riserva e delle dichiarazioni a), b) e c) allegate al proprio strumento di ratifica, il Regno Unito formula una riserva e dichiarazioni analoghe concernenti ciascuno territorio sotto il suo protettorato.
Per quanto concerne questi territori, esclusa Hong Kong e Pitcairn, il Regno Unito si riserva il diritto di applicare l'articolo 32 con riserva delle leggi di questi territori nel senso che le persone di età inferiore ai 18 anni sono già considerate "giovani" e non fanciulli. Riguardo a Hong Kong, il Regno Unito si riserva il diritto di non applicare il capoverso b) dell'articolo 32 nella misura in cui si debba esigere la regolamentazione dell'orario di lavoro delle giovani che hanno raggiunto l'età di 15 anni e che lavorano in stabilimenti non industriali.
Se a un dato momento non dovessero esistere locali o impianti adeguati in nessuno degli stabilimenti in cui sono detenuti i giovani delinquenti, o qualora si ritenga che la detenzione di adulti e fanciulli possa ritenersi reciprocamente benefica, il Regno Unito si riserva il diritto di non applicare l'articolo 37 secondo il quale ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti.
Per quanto concerne Hong Kong e le Isole Cayman, il Regno Unito si sforzerà di applicare pienamente la Convenzione ai fanciulli richiedenti l'asilo, salvo in situazioni particolari o in caso di penuria di risorse. In particolare per quanto concerne l'articolo 22 si riserva il diritto di continuare ad applicare le leggi di questi territori che regolano la detenzione dei fanciulli che chiedono di beneficiare dello statuto di rifugiato, l'ammissione allo statuto di rifugiato e l'entrata e il soggiorno di questi fanciulli in questi territori e la loro partenza dagli stessi.
Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di estendere ulteriormente l'applicazione della Convenzione a tutti i territori che rappresenta a livello internazionale.
Repubblica Ceca
La Repubblica Ceca mantiene la dichiarazione fatta dalla Cecoslovacchia nei confronti dell'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione:
In ambito di adozioni irrevocabili basate sul principio dell'anonimato e della fecondazione artificiale, qualora il medico incaricato dell'intervento fosse tenuto a vigilare affinché i coniugi da un canto e il donatore dall'altro non abbiano mai a conoscersi, il divieto di comunicare al fanciullo il nome dei genitori biologici o di uno dei due non contrasta con detta disposizione.
Samoa
Il Governo di Samoa, pur riconoscendo il diritto all'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti, come del resto stipulato nell'articolo 28 paragrafo 1 capoverso a) della Convenzione, e pur tenendo conto del fatto che la maggior parte degli istituti di insegnamento primario di Samoa sono amministrati da organi estranei ai poteri pubblici,
si riserva, conformemente all'articolo 51 della Convenzione, il diritto di finanziare l'insegnamento primario in modo diverso da come stipulato nell'articolo 28 paragrafo 1 capoverso a).
Santa Sede
a) La Santa Sede interpreta la frase l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare di cui al paragrafo 2 dell'articolo 24, nel senso che designa unicamente i metodi di pianificazione familiare che giudica moralmente accettabili vale a dire i metodi naturali di pianificazione familiare.
b) La Santa Sede interpreta gli articoli della Convenzione nel senso che tutelano i diritti essenziali e inalienabili dei genitori per quanto concerne in particolare l'educazione (art. 13 e 28), la religione (art. 14), l'associazione (art. 15) e la vita privata (art. 16).
c) La Santa Sede dichiara che l'applicazione della Convenzione deve essere praticamente compatibile con la particolare natura dello Stato della Città del Vaticano e delle fonti della sua legislazione obiettiva (art. 1, legge del 7 giugno 1929 n. 11) e, tenuto conto della sua portata limitata, con la sua legislazione in materia di cittadinanza, di accesso e residenza.
La Santa Sede considera la Convenzione uno strumento appropriato e lodevole teso a proteggere i diritti e gli interessi dei fanciulli che costituiscono quel prezioso tesoro dato a ciascuna generazione come un richiamo alla saggezza e alla sua umanità (Papa Giovanni Paolo II, 26 aprile 1984).
La Santa Sede riconosce nella Convenzione un testo che sancisce i principi gi adottati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e, non appena in vigore in quanto strumento ratificato, tutelerà i diritti del fanciullo sia prima che dopo la nascita come espressamente indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (risoluzione 136 (XIV), nonché ribadito nel nono capoverso del preambolo della Convenzione. La Santa Sede confida fermamente che il rimanente della Convenzione sarà interpretato alla luce del nono capoverso conformemente all'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (RS o.111) sul diritto dei trattati. Aderendo alla Convenzione la Santa Sede riconferma la propria costante preoccupazione per il benessere dei fanciulli e delle famiglie. Aderendo alla Convenzione la Santa Sede non intende scostarsi in nessun modo dalla sua missione specifica a carattere religioso e morale, in considerazione della sua natura e della sua posizione.
Singapore
1. La Repubblica di Singapore dichiara che i diritti del fanciullo come definiti nella Convenzione, in particolare negli articoli 12- 17, devono essere esercitati, in applicazione degli articoli 3 e 5, nel rispetto dell'autorità parentale e tutoria o di altre persone a cui affidata la custodia del fanciullo, nell'interesse di quest'ultimo e conformemente alle usanze, valori e religioni della società plurirazziale e plurireligiosa di Singapore per quanto concerne il posto del fanciullo in seno alla famiglia e al di fuori di essa.
2. La Repubblica di Singapore dichiara che gli articoli 19 e 37 della Convenzione non vietano
a) l'applicazione di misure legislative per il mantenimento dell'ordine pubblico sul territorio della Repubblica di Singapore;
b) misure e restrizioni legislative giustificate da problemi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, ordine pubblico, tutela della salute pubblica o tutela dei diritti e delle libertà altrui; o
c) l'inflizione giudiziosa di punizioni corporali nell'interesse del fanciullo.
3. La Costituzione e le leggi della Repubblica di Singapore tutelano adeguatamente i diritti e le libertà fondamentali del fanciullo. L'adesione della Repubblica di Singapore alla Convenzione non implica l'accettazione di obblighi che vanno oltre i limiti fissati dalla Costituzione della Repubblica di Singapore né l'accettazione di un qualsiasi obbligo che istituisca un diritto diverso da quelli sanciti dalla Costituzione.
4. Dal profilo geografico Singapore è uno dei più piccoli Stati indipendenti del mondo e uno dei più densamente popolati. La Repubblica di Singapore si riserva quindi il diritto di applicare, in virtù della propria legislazione, le leggi e le condizioni che di volta in volta riterrà più idonee per l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal Paese di coloro che non hanno o non hanno più il diritto di entrare e di soggiornare nella Repubblica di Singapore e, per quanto concerne l'acquisto e il possesso della cittadinanza.
5. La legislazione sul lavoro vieta loccupazione di fanciulli di età inferiore ai 12 anni e tutela in modo particolare i fanciulli dai 12 ai 16 anni che lavorano. La Repubblica di Singapore si riserva il diritto di applicare l'articolo 32 senza pregiudizio della propria legislazione sul lavoro.
6. Per quanto concerne l'articolo 28 paragrafo 1 capoverso a) la Repubblica di Singapore:
a) non si considera costretta a rendere l'insegnamento primario obbligatorio ritenendo tale misura inutile nel contesto sociale del Paese dove, concretamente, quasi tutti i fanciulli frequentano la scuola primaria; e
b) si riserva il diritto di impartire un insegnamento primario gratuito unicamente ai fanciulli con cittadinanza singaporiana.
Siria
La Repubblica araba di Siria formula riserve alle disposizioni della Convenzione che non sono conformi con la legislazione araba siriana e con i principi della sharia, in particolare all'articolo 14 che sancisce il diritto del fanciullo alla libertà di religione, e agli articoli 2 e 21 sull'adozione.
Slovacchia
La Repubblica slovacca mantiene la dichiarazione fatta dalla Cecoslovacchia nei confronti dell'articolo 7 paragrafo 1 della Convenzione:
In ambito di adozioni irrevocabili basate sul principio dell'anonimato e della fecondazione artificiale, qualora il medico incaricato dell'intervento fosse tenuto a vigilare affinché i coniugi da un canto e il donatore dall'altro non abbiano mai conoscersi, il divieto di comunicare al fanciullo il nome dei genitori biologici o di uno dei due, non contrasta con detta disposizione.
Slovenia
La Repubblica di Slovenia si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione poiché la propria legislazione interna conferisce alle autorità il diritto (centri di servizio sociale) di decidere in merito alla separazione di un fanciullo dai suoi genitori senza una revisione giudiziaria preliminare.
Spagna
1. La Spagna interpreta l'articolo 21 capoverso d) della Convenzione, nel senso che non deve in nessun caso autorizzare un profitto materiale indebito al di fuori delle somme strettamente necessarie per coprire le spese che implicano l'adozione di un fanciullo residente in un altro Paese.
2. Unendosi agli Stati e Organizzazioni umanitarie che hanno formulato riserve ai paragrafi 2 e 3 dellarticolo 38 della Convenzione, la Spagna dichiara parimenti di disapprovare l'età limite fissata da queste disposizioni, limite che ritiene troppo basso poiché consente di arruolare o di coinvolgere nei conflitti armati giovani a partire dai 15 anni di età.
Svizzera
La Svizzera rinvia espressamente al dovere di ogni Stato di applicare le norme del diritto internazionale umanitario e del diritto nazionale, nella misura in cui garantiscano maggiore protezione ed assistenza al fanciullo nei conflitti armati.
Articolo 5:
fatta salva la legislazione svizzera in materia di autorità parentale.
Articolo 7:
fatta salva la legislazione svizzera sulla cittadinanza, al quale non accorda un diritto all'acquisto della cittadinanza svizzera.
Articolo 10 paragrafo 1:
fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il ricongiungimento familiare a certe categorie di stranieri.
Articolo 37 lettera c:
La separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza eccezione.
Articolo 40:
fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce n il diritto incondizionato a unassistenza n la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l'autorità istruttoria e l'autorità giudicante.
fatta salva la legislazione federale in materia di organizzazione giudiziaria nel settore penale, la quale prevede un'eccezione al diritto di sottoporre all'esame di un'istanza giudiziaria superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condanna qualora l'interessato sia stato giudicato in prima istanza dalla massima istanza giudiziaria.
La garanzia della gratuità dell'assistenza di un interprete non esonera definitivamente il beneficiario dal pagamento dei costi che ne risultano.
Swaziland
La Convenzione costituisce la base per la tutela dei diritti del fanciullo; considerando il carattere progressivo del riconoscimento di taluni diritti sociali, economici e culturali di cui all'articolo 4, il Governo del Regno dello Swaziland si impegna a rispettare il diritto del fanciullo all'insegnamento primario gratuito nell'ambito delle proprie risorse e fa affidamento sulla cooperazione della comunità internazionale per adempiere al meglio tale impegno.
Tailandia
L'applicazione degli articoli 7 e 22 della Convenzione subordinata alla leggi e regolamenti e alle prassi in vigore in Tailandia.
Tunisia
1. Il Governo della Repubblica tunisina dichiara, ai fini della Convenzione, di non accettare alcuna decisione legislativa o normativa che contrasti con la propria Costituzione.
2. Il Governo della Repubblica tunisina dichiara di applicare le disposizioni della Convenzione nei limiti dei mezzi di cui dispone.
3. Ai fini del preambolo e delle disposizioni della Convenzione, in particolare dell'articolo 6, il Governo della Repubblica tunisina dichiara che non saranno interpretate come se ostacolassero l'applicazione della legislazione tunisina sull'interruzione volontaria della gravidanza.
4. Il Governo della Repubblica tunisina formula una riserva all'articolo 2 della Convenzione secondo cui detto articolo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della propria legislazione nazionale sullo statuto personale, segnatamente per quanto concerne il matrimonio e il diritto successorio.
5. Il Governo della Repubblica tunisina è del parere che l'articolo 40 2b) v) che stabilisce un principio generale a cui la legge nazionale può recare eccezioni come avviene per le sentenze pronunciate in ultima istanza dai tribunali cantonali e sezioni penali senza pregiudizio del diritto di ricorso alla Corte di Cassazione incaricata di vigilare sull'applicazione della legge.
6. Il Governo della Repubblica tunisina considera che l'articolo 7 non può essere interpretato come se vietasse l'applicazione della legislazione nazionale in materia di cittadinanza, in particolare nei casi di perdita della cittadinanza tunisina.
Turchia
La Repubblica di Turchia si riserva il diritto di interpretare e di applicare gli articoli 17, 29 e 30 in conformità del dettato e dello spirito della propria Costituzione nonché del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923.
Uruguay
Ai fini dell'articolo 38 paragrafi 2 e 3, il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay dichiara, in conformità dell'ordine giuridico uruguayano, che avrebbe auspicato fissare a 18 anni l'età limite per una partecipazione diretta alle ostilità in caso di conflitto armato, invece dei 15 anni previsti dalla Convenzione.
Peraltro, il Governo uruguayano dichiara che nell'esercizio della propria sovrana volontà, non consentirà alle persone di età inferiore ai 18 anni che vivono nell'ambito della sua giurisdizione di partecipare direttamente alle ostilità ed inoltre non arruolerà in nessun caso persone che non hanno raggiunto i 18 anni di età.
Venezuela
1. Articolo 21 paragrafo b):
Secondo il Governo venezuelano questa disposizione concerne l'adozione internazionale e non concerne in nessun modo il collocamento del fanciullo all'estero presso una famiglia nutrice. Non reca neppure pregiudizio all'obbligo di uno Stato di garantire al fanciullo la protezione di cui ha diritto.
2. Articolo 21 paragrafo d):
Secondo il Governo venezuelano né l'adozione né il collocamento dei fanciulli non possono in alcun caso divenire fonte di profitto materiale per coloro che ne sono responsabili.
3. Articolo 30:
Secondo il Governo venezuelano questo articolo sancisce l'applicazione dell'articolo 2 della Convenzione.
III
Obiezioni
Austria
Arabia Saudita
L'Austria ha esaminato le riserve formulate dal Governo Saudita all'atto dell'adesione alla Convenzione.
L'Austria sostiene che tali riserve generali fanno dubitare dell'adesione dell'Arabia Saudita all'oggetto e alle finalità della Convenzione e rammenta che il paragrafo 2 dell'articolo 51 non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione.
Interesse comune di tutti gli Stati è che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati a cui decidono di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virtù di detti trattati.
L'Austria è del parere che le riserve generali formulate dal Governo Saudita, senza peraltro specificare chiaramente a quali disposizioni della Convenzione si applicano e senza precisare l'ampiezza delle deroghe, contribuiscano a minare le fondamenta del diritto dei trattati.
Siccome tali riserve hanno carattere generale, la loro ricevibilità secondo il diritto internazionale non può essere opportunamente valutata senza chiarimenti supplementari.
Fintanto che il Governo Saudita non avrà adeguatamente precisato la portata dei loro effetti giuridici, l'Austria riterrà tali riserve giuridicamente inefficaci nei confronti delle disposizioni la cui applicazione indispensabile all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Tuttavia, l'Austria si oppone alla ricevibilità di dette riserve se la loro applicazione implica il non rispetto degli obblighi sottoscritti dal Governo Saudita nei confronti della Convenzione e che sono inscindibili dall'oggetto e dalle finalità della Convenzione stessa.
L'Austria accetterà le riserve formulate dal Governo Saudita se esso dimostrerà, con dichiarazioni supplementari o mediante un ulteriore comportamento, che sono compatibili con le disposizioni inscindibili dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
La presente obiezione non costituisce un ostacolo all'applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione tra l'Arabia Saudita e l'Austria.
Austria
Brunei
La stessa obiezione sollevata nei confronti della Malaysia.
Austria
Iran
Il Governo austriaco ha preso nota della riserva formulata dalla Repubblica islamica d'Iran all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Secondo l'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) e l'articolo 51 della Convenzione, una riserva a un trattato è ricevibile secondo il diritto internazionale se compatibile con l'oggetto e lo scopo del medesimo. Una riserva che tende a derogare a disposizioni la cui applicazione è essenziale all'attuazione dell'oggetto e dello scopo del trattato è ritenuta incompatibile con quest'ultimo.
Il Governo austriaco ha esaminato la riserva formulata dalla Repubblica islamica d'Iran. Avendo carattere generale la sua ricevibilità secondo il diritto internazionale non può essere valutata senza chiarimenti supplementari.
Nell'attesa che la Repubblica islamica d'Iran definisca più esattamente la portata degli effetti giuridici della propria riserva, la Repubblica d'Austria sostiene che detta riserva non pregiudica le disposizione la cui applicazione è essenziale all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Tuttavia l'Austria si oppone al fatto che tale riserva possa essere ritenuta ricevibile se la sua applicazione dovesse comportare il non rispetto degli obblighi sottoscritti dalla Repubblica islamica d'Iran che sono essenziali all'attuazione dell'oggetto e della finalità della Convenzione.
Ai fini dell'articolo 51 della Convenzione e dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'Austria accetterà la riserva formulata dalla Repubblica islamica d'Iran unicamente se dimostrerà, con dichiarazioni supplementari o mediante prassi che adotterà successivamente, che la propria riserva è compatibile con le disposizioni inscindibili dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Austria
Kiribati
L'Austria ha preso nota delle riserve formulate dal Governo della Repubblica di Kiribati all'atto dell'adesione alla Convenzione.
L'Austria è del parere che le riserve formulate dalla Repubblica di Kiribati, che limitano in modo generale e impreciso le responsabilità derivanti dalla Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale, fanno dubitare del suo impegno nei confronti degli obblighi stipulati in virtù della Convenzione e che sono indispensabili all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Siccome tali riserve hanno carattere generale, la loro ricevibilità secondo il diritto internazionale non può essere convenientemente valutata senza chiarimenti supplementari.
Fintanto che il Governo di Kiribati non avrà adeguatamente precisato la portata dei loro effetti giuridici, l'Austria riterrà dette riserve giuridicamente inefficaci ai fini delle disposizioni la cui applicazione è indispensabile all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Tuttavia l'Austria si oppone al fatto che tale riserva possa essere ritenuta ricevibile se la sua applicazione comporta il non rispetto degli obblighi sottoscritti dalla Repubblica di Kiribati che sono essenziali all'attuazione dell'oggetto e della finalità della Convenzione.
Ai fini dell'articolo 51 della Convenzione e dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), l'Austria accetterà le riserve formulate dalla Repubblica di Kiribati solo se quest'ultima dimostrerà con dichiarazioni supplementari o con il suo comportamento ulteriore che sono compatibili con le disposizioni inscindibili dell'oggetto e della finalità della Convenzione.
La presente obiezione non ostacola l'applicazione di tutte le disposizioni della Convenzione alle relazioni tra la Repubblica di Kiribati e l'Austria.
Austria
Malaysia
L'Austria ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dalla Malaysia all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Secondo l'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) e larticolo 51 della Convenzione, una riserva a un trattato è ricevibile secondo il diritto internazionale se compatibile con l'oggetto e lo scopo di quest'ultimo. Una riserva è ritenuta incompatibile se tende a derogare a disposizioni la cui applicazione è finalizzata essenzialmente all'attuazione dell'oggetto e dello scopo di questo trattato.
Il Governo austriaco ha esaminato le riserve formulate dalla Malaysia. Avendo carattere generale la sua ricevibilità secondo il diritto internazionale non può essere valutata senza chiarimenti supplementari.
Nell'attesa che la Malaysia definisca più esattamente la portata degli effetti giuridici delle sue riserve, la Repubblica d'Austria dichiara che detta riserva non pregiudica le disposizioni la cui applicazione è essenziale all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Ai fini dell'articolo 51 della Convenzione e dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, l'Austria accetta la riserva formulata dalla Malaysia solo se quest'ultima attesta con dichiarazioni supplementari o con prassi che adotterà successivamente, che la sua riserva è compatibile con le disposizioni essenziali all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Austria
Qatar
Il Governo austriaco ha esaminato il contenuto della riserva formulata dallo Stato del Qatar all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo l'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111; RU 1990 1112) e l'articolo 51 della Convenzione, una riserva a un trattato è ricevibile secondo il diritto internazionale se compatibile con l'oggetto e le finalità di questo trattato. Una riserva che tende a derogare a disposizioni la cui applicazione è necessaria alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità del trattato è ritenuta incompatibile con quest'ultimo.
Il Governo austriaco ha esaminato la riserva formulata dallo Stato del Qatar. Avendo carattere generale la sua ricevibilità secondo il diritto internazionale non può essere accettata senza chiarimenti supplementari.
Nell'attesa che lo Stato del Qatar definisca più precisamente la portata degli effetti giuridici della sua riserva, la Repubblica d'Austria dichiara che quest'ultima non pregiudica le disposizione la cui applicazione è essenziale all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Tuttavia l'Austria si oppone al fatto che dette riserve vengano considerate ricevibili se la loro applicazione dovesse comportare da parte dello Stato del Qatar il non rispetto degli obblighi che ha stipulato nei confronti della Convenzione e che sono inscindibili dall'oggetto e dalle finalità della Convenzione.
Ai fini dell'articolo 51 della Convenzione e dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, l'Austria accetterà la riserva formulata dallo Stato del Qatar solo se questultimo attesta con dichiarazioni supplementari o con prassi che adotterà successivamente, che la sua riserva è compatibile con le disposizioni essenziali all'attuazione dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
Belgio
Malaysia e Qatar
Il Governo belga ha preso nota del contenuto della riserva formulata dal Governo della Malaysia agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 paragrafi 3 e 4, 44 e 45 della Convenzione.
Il Governo belga ritiene tale riserva incompatibile con l'oggetto e le finalità della Convenzione nonché con il relativo articolo 51 paragrafo 2.
Inoltre il Rappresentante Permanente del Belgio si pregia comunicare al Segretario generale l'atteggiamento del Belgio in merito alla riserva del Qatar.
Il Governo belga ha preso nota della riserva generale formulata dal Governo dello Stato del Qatar.
Il Governo belga ritiene tale riserva incompatibile con l'oggetto e le finalità della Convenzione nonché con il relativo articolo 51 paragrafo 2.
Di conseguenza il Belgio intende rimanere vincolato dalla Convenzione nella sua totalità nei confronti dei due Stati citati, autori di riserve vietate dalla Convenzione del 20 novembre 1989.
Inoltre, il termine di 12 mesi enunciato nell'articolo 20 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) non si applica alle riserve nulle e non avvenute, pertanto l'obiezione sollevata dal Belgio non sottostà ad alcun termine.
Belgio
Singapore
Il Governo del Regno del Belgio ha preso nota delle dichiarazioni e riserve formulate da Singapore nei confronti della Convenzione.
Ai fini degli articoli 19 e 37 della Convenzione, il Belgio considera il paragrafo 2 delle dichiarazioni nonché il paragrafo 3 delle riserve sui limiti costituzionali all'accettazione degli obblighi, incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione, di conseguenza giuridicamente inefficaci secondo il diritto internazionale.
Danimarca
Arabia Saudita
Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo dell'Arabia Saudita all'atto della sua adesione alla Convenzione.
Il Governo danese considera di portata illimitata e di carattere indefinito, quindi incompatibile con l'oggetto e le finalità della Convenzione, la riserva generale che fa appello alla legge islamica. Di conseguenza ritiene tale riserva irricevibile e giuridicamente inefficace secondo il diritto internazionale. Inoltre, vige un principio generale di diritto internazionale, secondo cui uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù di un trattato.
La Convenzione rimane nondimeno in vigore nella sua totalità tra l'Arabia Saudita e la Danimarca.
Il Governo danese è del parere che la formulazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale non sottostà ad alcun termine.
Il Governo danese raccomanda al Governo dell'Arabia Saudita di riconsiderare la riserva che ha formulato nei confronti della Convenzione.
Danimarca
Botswana e Qatar
Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Botswana all'atto dell'adesione e dal Qatar all'atto della ratifica della Convenzione.
Data la loro portata illimitata e la mancanza di precisazioni, dette riserve sono incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione e pertanto irricevibili e giuridicamente inefficaci secondo il diritto internazionale. Il Governo danese solleva obiezioni in merito.
La Convenzione rimane in vigore nella sua totalità tra la Danimarca e il Botswana da un canto e il Qatar dall'altro.
Secondo il Governo danese non è previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.
Il Governo danese prega i Governi del Botswana e del Qatar di riconsiderare le loro riserve alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Danimarca
Brunei
Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam all'atto della sua adesione alla Convenzione.
Il Governo danese ritiene che la riserva generale relativa alla Costituzione del Brunei Darussalam e agli insegnamenti e precetti islamici di portata illimitata e di carattere indefinito. Pertanto considera detta riserva incompatibile con l'oggetto e le finalità della Convenzione nonché irricevibile e giuridicamente inefficace secondo il diritto internazionale. Inoltre vige un principio generale in diritto internazionale secondo cui uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù di un trattato.
La Convenzione rimane nondimeno totalmente in vigore tra il Brunei Darussalam e la Danimarca.
Secondo il Governo danese non è previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.
Il Governo danese raccomanda al Governo del Brunei di riconsiderare le riserve alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
Danimarca
Gibuti, Iran, Pakistan, Siria
Il Governo della Danimarca ha esaminato le riserve formulate da Gibuti, dalla Repubblica islamica d'Iran, dal Pakistan e dalla Repubblica araba di Siria all'atto della ratifica della Convenzione.
In considerazione della loro vasta portata e della mancanza di precisazioni, dette riserve sono incompatibili con l'obiettivo e le finalità della Convenzione e pertanto irricevibili e giuridicamente inefficaci secondo il diritto internazionale. Il Governo danese solleva obiezioni contro queste riserve e considera la Convenzione totalmente in vigore tra la Danimarca, Gibuti, la Repubblica islamica d'Iran, il Pakistan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997) e la Repubblica araba di Siria.
Secondo il Governo danese non è previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.
Il Governo danese prega i Governi di Gibuti, della Repubblica islamica d'Iran, del Pakistan e della Repubblica araba di Siria di riconsiderare le riserve alla Convenzione.
Danimarca
Malaysia
Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo della Malaysia all'atto della sua adesione alla Convenzione.
La riserva verte su diverse disposizioni incluse le disposizioni essenziali della Convenzione. Inoltre secondo un principio generale di diritto internazionale uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi convenzionali. Il Governo danese considera questa riserva incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione e pertanto irricevibile e giuridicamente inefficace secondo il diritto internazionale.
La Convenzione rimane nondimeno totalmente in vigore tra la Malaysia e la Danimarca.
Secondo il Governo danese non è previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.
Il Governo danese raccomanda al Governo della Malaysia di riconsiderare la riserva nei confronti della Convenzione.
Finlandia
Arabia Saudita
Il Governo finlandese ha esaminato le riserve formulate dal Governo Saudita all'atto della sua adesione alla Convenzione.
Il Governo finlandese nota che dette riserve vertono su tutti gli articoli della Convenzione in contrasto con le disposizioni della legge islamica.
La Finlandia sostiene che tali riserve generali fanno dubitare dell'impegno dell'Arabia Saudita nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e rammenta che il paragrafo 2 dell'articolo 51 non autorizza riserve incompatibili con la finalità della Convenzione.
Inoltre il Governo finlandese ritiene che tali riserve generali, che non specificano chiaramente le disposizioni a cui si applicano né la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione nella sua totalità tra l'Arabia Saudita e la Finlandia.
Finlandia
Brunei
Il Governo finlandese ha esaminato le riserve formulate dal Governo di Sua Maestà il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo finlandese nota che dette riserve hanno una portata generale e vertono su tutte le disposizioni che potrebbero essere incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam, con le credenze e precetti dell'Islam, religione di Stato.
Il Governo finlandese è del parere che tali riserve possono far dubitare dell'impegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione. Sottolinea che il paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano inoltre disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virtù di detti trattati.
Inoltre il Governo finlandese ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano né la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.
Di conseguenza il Governo finlandese solleva un'obiezione alle riserve formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam che considera irricevibili.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione nella sua totalità tra il Brunei Darussalam e la Finlandia.
Finlandia
Indonesia
Il Governo finlandese ha preso nota della riserva formulata dalla Repubblica d'Indonesia all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo finlandese tale riserva deve soggiacere al principio generale d'interpretazione dei trattati in virtù del quale una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato. Pertanto il Governo finlandese solleva un'obiezione alla riserva.
Tuttavia tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Finlandia e l'Indonesia.
Finlandia
Iran
Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo della Repubblica Islamica d'Iran all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo finlandese detta riserva, a motivo del carattere illimitato e indefinito, non precisa in quale misura lo Stato che ne è l'autore, si impegna ad applicare la Convenzione. Pertanto fa seriamente dubitare dell'impegno dello Stato in questione nei confronti degli obblighi convenzionali. La riserva formulata dalla Repubblica Islamica d'Iran non precisa quali disposizioni della Convenzione non intende applicare. Secondo il Governo finlandese, riserve di portata così generale e imprecisa rischiano di contribuire a minare le fondamenta dei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo.
Il Governo finlandese rammenta inoltre che la riserva sottostà al principio generale che regola l'applicazione dei trattati. In virtù di tale principio una Parte contraente non può invocare le disposizioni del diritto interno per giustificare il rifiuto a soddisfare gli obblighi convenzionali. L'interesse comune degli Stati esige che le Parti che hanno aderito ai trattati internazionali siano disposte a recare modifiche alla loro legislazione allo scopo di soddisfare l'oggetto e la finalità del trattato in questione. Inoltre, la legislazione interna parimenti suscettibile di modifica al punto da accrescere effetti eventuali della riserva.
Nella presente formulazione la riserva comunque è incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione quindi irricevibile in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il Governo finlandese formula così un'obiezione a questa riserva. Nota inoltre che la riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica d'Iran è giuridicamente inefficace.
Il Governo finlandese raccomanda al Governo della Repubblica islamica d'Iran di riconsiderare le proprie riserve nei confronti della Convenzione.
Finlandia
Giordania
Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Giordania all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo finlandese tale riserva va intesa tenendo conto del principio generale d'interpretazione dei trattati. In virtù di tale principio una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato. Pertanto il Governo finlandese solleva un'obiezione alla riserva. Tuttavia tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Finlandia e la Giordania.
Finlandia
Malaysia
Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Malaysia all'atto della sua adesione alla Convenzione.
La riserva formulata dalla Malaysia verte su diverse disposizioni centrali della Convenzione. Il suo carattere estensivo non consente di sapere in quale misura la Malaysia intende applicare la Convenzione e soddisfare gli obblighi che ne derivano. Secondo il Governo finlandese, riserve di portata così generale e imprecise rischiano di contribuire a minare le fondamenta dei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo.
Il Governo finlandese rammenta peraltro che tale riserva va applicata in virtù del principio generale d'interpretazione dei trattati secondo cui una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno e ancor meno le proprie politiche nazionali per giustificare il rifiuto ad applicare tale trattato. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti siano inoltre disposte a modificare la propria legislazione per conformarla con le finalità e gli obblighi sottoscritti in virtù di detti trattati.
Inoltre, la legislazione interna e le politiche di un Paese soggiacciono a modifiche che rischiano di accrescere effetti inaspettati della riserva.
Detta riserva è manifestamente incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione, pertanto irricevibile ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2. Il Governo finlandese solleva un'obiezione e fa osservare che è giuridicamente inefficace.
Il Governo finlandese raccomanda al Governo della Malaysia di riconsiderare la propria riserva nei confronti della Convenzione.
Finlandia
Qatar
Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo del Qatar all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo finlandese il suo carattere illimitato e indefinito non consente di sapere in quale misura lo Stato del Qatar intende applicare la Convenzione e soddisfare gli obblighi imposti da quest'ultima. La riserva non precisa neppure chiaramente quali disposizioni particolari della Convenzione lo Stato del Qatar non intende applicare. Il Governo finlandese ritiene che riserve così generali e poco chiare possono contribuire a minare le basi dei trattati internazionali sui diritti dell'uomo.
Il Governo finlandese rammenta peraltro che detta riserva va intesa tenendo conto del principio generale d'interpretazione dei trattati secondo cui una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti siano inoltre disposte a modificare la propria legislazione per conformarla con le finalità e gli obblighi sottoscritti in virtù di detti trattati. Inoltre, la legislazione interna e le politiche di un Paese soggiacciono a modifiche che rischiano di accrescere effetti inaspettati della riserva. Detta riserva quindi è incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione, pertanto irricevibile ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2. Il Governo finlandese solleva un'obiezione e fa notare che è giuridicamente inefficace.
Il Governo finlandese raccomanda al Governo dello Stato del Qatar di riconsiderare la propria riserva alla Convenzione.
Finlandia
Singapore
Il Governo finlandese ha esaminato il tenore delle dichiarazioni e delle riserve formulate dal Governo della Repubblica di Singapore all'atto della ratifica della Convenzione e considera al pari di una riserva il paragrafo 2 di detta dichiarazione.
Le riserve formulate dalla Repubblica di Singapore ai paragrafi 2 e 3, in cui si fa riferimento generale alla legislazione nazionale senza indicare esattamente le disposizioni della Convenzione suscettibili di essere giuridicamente inefficaci o modificate, non specificano chiaramente agli altri Stati parti la misura con la quale, lo Stato autore di dette riserve, si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Riserve tanto imprecise possono contribuire a minare le fondamenta dei trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo.
Il Governo finlandese rammenta peraltro che le riserve della Repubblica di Singapore devono soddisfare i principi generali di applicazione dei trattati. Secondo tali principi una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il suo rifiuto ad applicare il trattato. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti siano disposte a modificare la propria legislazione per adempiere le finalità e gli obblighi sottoscritti in virtù di questi trattati.
Il Governo finlandese ritiene dette riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione, pertanto irricevibili ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2. Il Governo finlandese solleva un'obiezione e fa notare che sono giuridicamente inefficaci.
Finlandia
Siria
Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Repubblica di Siria all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo finlandese la prima parte di detta riserva, a motivo del suo carattere illimitato e indefinito, fa seriamente dubitare dell'impegno di questo Stato a onorare gli obblighi sottoscritti in virtù della Convenzione. La formulazione di detta riserva è manifestamente contraria all'oggetto e alla finalità della Convenzione. Di conseguenza il Governo finlandese solleva un'obiezione in merito.
Il Governo finlandese rammenta peraltro che detta riserva soggiace al principio generale d'interpretazione dei trattati. In virtù di tale principio una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato.
Tuttavia il Governo finlandese ritiene che tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Finlandia e la Repubblica Araba di Siria.
Germania
Arabia Saudita
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato le riserve formulate dal Governo dell'Arabia Saudita all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo della Repubblica federale di Germania nota che talune riserve hanno una portata generale e mirano a tutti gli articoli della Convenzione incompatibili con le disposizioni della legge islamica.
Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che tali riserve possono far dubitare dell'impegno assunto dall'Arabia Saudita nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire.
Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania formula un'obiezione alle riserve menzionate.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Arabia Saudita e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Botswana
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo del Botswana all'atto della ratifica della Convenzione. Il Governo del Botswana formula una riserva all'articolo 1 e dichiara di non considerarsi vincolato dalle disposizioni di questo articolo nella misura in cui fossero incompatibili con le leggi del Botswana. Considerata l'importanza fondamentale di questo articolo e visto che si tiene conto dell'età legale della maggiore età propria a ciascun Paese, la riserva formulata dal Botswana si interpreta come se subordinasse tutte le disposizioni della Convenzione a quelle della legislazione nazionale. Il Governo tedesco è del parere che la riserva con la quale il Botswana tenta di limitare le proprie responsabilità nei confronti della Convenzione invocando praticamente tutti i principi della legislazione nazionale può far dubitare dell'impegno assunto dal Botswana nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva un'obiezione alle riserve menzionate.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Botswana e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Brunei
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo di Sua Maestà il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo della Repubblica federale di Germania nota che talune riserve hanno una portata generale e concernono tutte le disposizione della Convenzione che fossero incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dell'Islam, religione di Stato.
E' del parere che tali riserve possono far dubitare dell'impegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione.
L'interesse comune degli Stati presuppone che tutte le Parti contraenti rispettino la finalità e gli scopi dei trattati a cui hanno deciso di aderire.
Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva un'obiezione alle riserve menzionate.
Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra il Brunei Darussalam e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Iran
Tenuto conto della sua portata illimitata e della sua inesattezza, simile riserva è irricevibile secondo il diritto delle genti. Pertanto il Governo della Repubblica federale di Germania solleva un'obiezione alla riserva formulata dalla Repubblica islamica d'Iran.
Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica islamica d'Iran e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Malaysia
Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la riserva con la quale la Malaysia tenta di limitare le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando quasi tutti i principi che regolano il suo diritto interno e la sua politica nazionale può far dubitare dell'impegno della Malaysia nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva un'obiezione alla riserva menzionata.
La presente obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra la Malaysia e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Qatar
Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la riserva, con la quale il Qatar tenta di limitare le responsabilità addossatele dalla Convenzione invocando quasi tutti i principi che regolano il suo diritto interno e la sua politica nazionale, può far dubitare dell'impegno del Qatar nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuisce inoltre a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania formula un'obiezione alla riserva menzionata.
Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra il Qatar e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Singapore
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo di Singapore all'atto della ratifica della Convenzione. Nel paragrafo 3 di questo testo il Governo di Singapore formula una riserva generale a tutte le disposizioni che vanno oltre l'ambito generale della legislazione nazionale. Peraltro, l'interpretazione restrittiva data agli articoli 19 e 37 della Convenzione, di cui al paragrafo 2 della riserva, è contraria al contenuto medesimo di detti articoli chiaramente redatti. Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che tale riserva, volta a limitare le responsabilità di Singapore nei confronti della Convenzione, limitando così l'applicazione dei principali articoli della Convenzione, non da ultimo invocando la propria legislazione nazionale, può far dubitare dell'attaccamento di Singapore all'oggetto e alla finalità della Convenzione. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva un'obiezione alla riserva menzionata.
Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra Singapore e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Siria
A motivo del suo contesto inesatto, la riserva non soddisfa le prescrizioni del diritto internazionale. Il Governo della Repubblica federale di Germania solleva quindi un'obiezione alla riserva formulata dalla Repubblica araba di Siria.
Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica araba di Siria e la Repubblica federale di Germania.
Germania
Tunisia
La Repubblica federale di Germania considera la prima dichiarazione della Repubblica tunisina al pari di una riserva. Infatti essa limita il primo periodo dell'articolo 4 della Convenzione nella misura in cui i provvedimenti legislativi o amministrativi da adottare in applicazione della Convenzione non pregiudichino la Costituzione tunisina. Data la sua formulazione molto generica, il Governo della Repubblica federale di Germania non ha potuto stabilire quali disposizioni della Convenzione sono interessate o potrebbero esserlo in futuro e in quale maniera. Analoga poca chiarezza caratterizza la riserva all'articolo 2.
Il Governo della Repubblica federale di Germania solleva quindi un'obiezione a dette due riserve. Tuttavia tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Tunisia.
Irlanda
Arabia Saudita
Il Governo irlandese ha esaminato le riserve formulate dal Governo saudita all'atto della sua adesione alla Convenzione.
Il Governo nota che dette riserve concernono tutti gli articoli della Convenzione incompatibili con le disposizioni della legge islamica.
Ritiene che queste riserve fanno dubitare dell'impegno dell'Arabia Saudita nei confronti della Convenzione e rammenta che l'articolo 51 paragrafo 2 non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
Il Governo irlandese ritiene inoltre che riserve generali analoghe a quelle formulate dal Governo saudita, che non indicano chiaramente a quali disposizioni si applicano né in quale misura vi derogano, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale sui trattati.
Il Governo irlandese solleva un'obiezione alle riserve generali formulate dal Governo dell'Arabia Saudita. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione nella sua totalità tra l'Arabia Saudita e l'Irlanda.
Irlanda
Bangladesh, Gibuti, Indonesia, Giordania, Kuwait, Myanmar, Pakistan, Tailandia, Tunisia e Turchia
Il Governo irlandese solleva un'obiezione alla riserve formulate dal Bangladesh, da Gibuti, dall'Indonesia, dalla Giordania, dal Kuwait, da Myanmar (il Myanmar ha ritirato le sue riserve il 19 ottobre 1993) , dal Pakistan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997) , dalla Tailandia, dalla Tunisia e dalla Turchia all'atto della ratifica della Convenzione.
Il Governo irlandese è del parere che tali riserve, con le quali si tenta di limitare le responsabilità dello Stato che le ha formulate adducendo i principi generali della legislazione nazionale, possono far sorgere dei dubbi in merito agli impegni sottoscritti da questi Stati nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra gli Stati menzionati e l'Irlanda.
Irlanda
Brunei
Il Governo d'Irlanda ha esaminato le riserve formulate dal Governo di Sua Maestà il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo irlandese nota che talune riserve hanno una portata generale e concernono le disposizioni della Convenzione che potrebbero essere incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dell'Islam, religione di Stato.
Il Governo irlandese considera che tali riserve possono far dubitare dell'impegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione. Tiene a ricordare che il paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virtù di detti trattati.
Inoltre il Governo irlandese ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano né la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale.
Di conseguenza il Governo irlandese solleva un'obiezione alle riserve generali formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione nella sua totalità tra il Brunei Darussalam e l'Irlanda.
Irlanda
Iran
La riserva pone difficoltà agli Stati parti alla Convenzione poiché non precisa le disposizioni della Convenzione che la Repubblica islamica d'Iran non intende applicare e quindi non consente agli Stati parti di definire le loro relazioni con l'autore della riserva nel quadro della Convenzione.
Con la presente nota verbale il Governo irlandese formula un'obiezione alla riserva della Repubblica islamica d'Iran.
Irlanda
Malaysia
Il Governo irlandese ha esaminato la riserva formulata dal Governo della Malaysia all'atto della sua adesione alla Convenzione.
Il Governo irlandese ritiene tale riserva incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione e non autorizzata dall'articolo 51 capoverso 2. Ritiene peraltro che dette riserve contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. Di conseguenza solleva un'obiezione in merito.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Irlanda e la Malaysia.
Italia
Botswana
Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva generale formulata dal Governo della Repubblica del Botswana nei confronti delle disposizioni della Convenzione che sono incompatibili con la propria legge interna. Il Governo della Repubblica italiana è del parere che tale riserva, con la quale il Botswana tenta di limitare le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, può far dubitare dell'impegno assunto da questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuisce inoltre a pregiudicare il diritto dei trattati. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva un'obiezione a detta riserva.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Botswana.
Italia
Brunei
Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato le riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam all'atto dell'adesione alla Convenzione. Il Governo italiano nota che si tratta di riserve di portata generale suscettibili di essere incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dell'Islam, religione di Stato.
Il Governo italiano considera che tali riserve possono far dubitare dell'impegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione. Tiene a ricordare che il paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virtù di detti trattati.
Inoltre il Governo italiano ritiene che simili riserve generali contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.
Di conseguenza il Governo italiano solleva un'obiezione alle riserve menzionate. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Brunei Darussalam e la Repubblica italiana.
Italia
Iran
Il Governo italiano ha esaminato la riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica d'Iran.
Tale riserva, tenuto conto della sua portata illimitata e del carattere impreciso, è irricevibile secondo il diritto internazionale. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva un'obiezione alla riserva formulata dalla Repubblica islamica d'Iran.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica islamica d'Iran e la Repubblica italiana.
Italia
Qatar
Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva generale formulata dal Governo dello Stato del Qatar nei confronti delle disposizioni della Convenzione incompatibili con la legge islamica.
Il Governo della Repubblica italiana è del parere che tale riserva, con la quale lo Stato del Qatar tenta di limitare le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, può far dubitare dell'impegno assunto nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuisce inoltre a pregiudicare il diritto dei trattati. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva un'obiezione a detta riserva.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato del Qatar.
Italia
Singapore
Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva generale formulata dalla Repubblica di Singapore nello strumento di adesione nei confronti delle disposizioni della Convenzione che sarebbero incompatibili con il suo diritto costituzionale.
Il Governo della Repubblica italiana è del parere che tale riserva, con la quale Singapore cerca di limitare le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, può far dubitare dell'impegno assunto da Singapore nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuisce inoltre a pregiudicare il diritto internazionale convenzionale. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva un'obiezione a detta riserva. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Singapore.
Italia
Siria
Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione del Governo della Repubblica Araba di Siria.
Detta riserva è formulata in modo troppo generale per essere compatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione. Pertanto il Governo italiano vi si oppone.
Tale obiezione non esclude tuttavia l'entrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica Araba di Siria e l'Italia.
Norvegia
Arabia Saudita
Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo saudita all'atto della sua adesione alla Convenzione.
A motivo della loro portata illimitata e della mancanza di precisione, il Governo norvegese considera tali riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione e pertanto non autorizzate in virtù dell'articolo 51 capoverso 2 della Convenzione. Secondo un principio costante del diritto dei trattati, uno Stato parte non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù di un trattato. Il Governo norvegese solleva perciò un'obiezione alle riserve formulate dal Governo saudita.
Il Governo norvegese ritiene che tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno d'Arabia Saudita e il Regno di Norvegia.
Norvegia
Brunei
Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam all'atto della sua adesione alla Convenzione.
Il Governo norvegese ritiene che le riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam, a motivo della loro portata illimitata e del loro carattere impreciso, sono incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione e pertanto irricevibili in virtù dell'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione. Secondo il diritto dei trattati uno Stato non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi che gli incombono in virtù di un trattato. Il Governo norvegese ricusa quindi le riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam.
La presente obiezione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle relazioni tra il Regno di Norvegia e il Regno del Brunei Darussalam.
Norvegia
Gibuti
Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Repubblica di Gibuti all'atto della ratifica della Convenzione.
Una riserva con la quale uno Stato parte limita le proprie responsabilità nel quadro di una convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale, può far dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuisce inoltre a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo norvegese solleva un'obiezione a detta riserva.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Norvegia e la Repubblica di Gibuti.
Norvegia
Indonesia
La stessa obiezione sollevata nei confronti di Gibuti.
Norvegia
Iran
Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica d'Iran.
Una riserva con la quale uno Stato parte limita le proprie responsabilità nel quadro di una convenzione invocando i principi generali del diritto interno può far dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione. Inoltre, in virtù del vigente diritto internazionale sui trattati, uno Stato parte non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare la non applicazione di un trattato. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità di un trattato. La Norvegia sottolinea che a causa della sua portata illimitata e del suo carattere indefinito, la riserva iraniana è irricevibile secondo il diritto internazionale. Pertanto formula un'obiezione in merito.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica islamica d'Iran.
Norvegia
Malaysia
Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Malaysia all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo norvegese ritiene che la riserva formulata dal Governo della Malaysia, a motivo della sua portata illimitata e carattere impreciso, è incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione e pertanto irricevibile in virtù dell'articolo 51 paragrafo 2 di quest'ultima. Ritiene peraltro che il meccanismo di prosecuzione della Convenzione non è facoltativo e pertanto non è autorizzata nessuna riserva agli articoli 44 e 45. Di conseguenza solleva un'obiezione a detta riserva.
Il Governo norvegese considera che la presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Malaysia.
Norvegia
Qatar
Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Qatar all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo norvegese, la riserva formulata dallo Stato del Qatar, a motivo della sua vasta portata e mancanza di precisione, è irricevibile secondo il diritto internazionale. Per questo motivo il Governo norvegese solleva un'obiezione alla riserva formulata dallo Stato del Qatar.
Il Governo norvegese considera che la presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e lo Stato del Qatar.
Norvegia
Singapore
Il Governo norvegese ha esaminato il tenore delle dichiarazioni e delle riserve formulate dal Governo di Singapore all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Secondo il Governo norvegese la riserva di cui al paragrafo 3, a motivo della sua portata illimitata e mancanza di precisione, è incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione e pertanto irricevibile in virtù dell'articolo 51 paragrafo 2 di detta Convenzione.
Inoltre, il Governo norvegese ritiene che la riserva formulata dalla Repubblica di Singapore al paragrafo 2), nella misura in cui tende ad annullare o modificare l'effetto giuridico degli articoli 19 e 37 della Convenzione, è parimenti irricevibile tenuto conto del carattere fondamentale dei diritti in causa e dell'eventuale riferimento alla legislazione nazionale.
Per tale motivo il Governo norvegese solleva un'obiezione alle riserve formulate dal Governo di Singapore e precisa che la presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica di Singapore.
Norvegia
Siria
Il Governo norvegese ha esaminato la riserva formulata dalla Repubblica Araba di Siria all'atto della ratifica della Convenzione.
Secondo il Governo norvegese una riserva con la quale uno Stato limita le proprie responsabilità nel quadro della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale può far dubitare dell'impegno di questo Stato, autore della riserva, nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Inoltre uno Stato non può, in virtù di un diritto convenzionale internazionale ben definito, invocare disposizioni della propria legislazione interna per giustificare l'inosservanza degli obblighi nei confronti di un trattato. Di conseguenza il Governo norvegese solleva un'obiezione alla riserva formulata dalla Siria.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica Araba di Siria.
Paesi Bassi
Andorra
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha esaminato il contenuto delle riserve agli articoli 7 e 8 della Convenzione formulate dal Governo di Andorra. Esso considera che queste riserve, volte a limitare le responsabilità dello Stato che le formula, possono far dubitare dell'attaccamento di Andorra all'obiettivo e alla finalità della Convenzione e, non da ultimo, contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi tiene a ricordare che l'articolo 51 capoverso 2 non autorizza riserve incompatibili con l'obiettivo e la finalità della Convenzione.
Il Regno dei Paesi Bassi solleva quindi un'obiezione alle riserve formulate dal Governo di Andorra.
Tale obiezione non ostacola l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e Andorra.
Paesi Bassi
Arabia Saudita
Il Regno dei Paesi Bassi ha esaminato le riserve formulate dal Governo dell'Arabia Saudita all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Regno dei Paesi Bassi nota che dette riserve vertono su tutti gli articoli della Convenzione in contrasto con la legge islamica. Il Regno dei Paesi Bassi considera che dette riserve, con le quali l'autore cerca di limitare le proprie responsabilità invocando i principi generali della legislazione nazionale, possono far dubitare dell'impegno dell'Arabia Saudita nei confronti dello scopo e della finalità della Convenzione e rammenta che l'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
Il Regno dei Paesi Bassi ritiene inoltre che riserve generali di questo tipo, che non precisano chiaramente le disposizioni della Convenzione a cui si applicano e la portata della deroga che ne deriva, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.
Il Regno dei Paesi Bassi solleva quindi un'obiezione alle riserve formulate dal Governo dell'Arabia Saudita.
Tale obiezione non ostacola l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e l'Arabia Saudita.
Paesi Bassi
Botswana
In merito alla riserva formulata dal Botswana, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale possono far dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione, inoltre contribuiscono a pregiudicare il diritto dei trattati. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione a detta riserva. Tale obiezione non ostacola l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Botswana.
Paesi Bassi
Brunei
Il Regno dei Paesi Bassi ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo di Sua Maestà il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Regno dei Paesi Bassi nota che dette riserve di carattere generale concernono disposizione della Convenzione che potrebbero essere in contrasto con la Costituzione del Brunei Darussalam e agli insegnamenti e precetti dell'Islam, religione di Stato.
Il Regno dei Paesi Bassi considera che tali riserve, con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilità invocando principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, possono far dubitare dell'impegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione. Tiene a ricordare che il paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a introdurre tutte le necessarie modifiche legislative per soddisfare gli obblighi che gli incombono in virtù di questi trattati.
Inoltre il Regno dei Paesi Bassi ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano n la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale.
Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Brunei Darussalam.
Paesi Bassi
Gibuti, Indonesia, Pakistan, Iran, Siria
Nei confronti delle riserve formulate da Gibuti, Indonesia, Pakistan (il Pakistan ha ritirato la propria riserva il 23 luglio 1997) , Repubblica Araba di Siria e Repubblica islamica d'Iran all'atto della ratifica.
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che dette riserve, con le quali gli Stati tentano di limitare le proprie responsabilità nel quadro della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far dubitare dell'impegno di questi Stati nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati menzionati.
Paesi Bassi
Kiribati
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha esaminato la dichiarazione agli articoli 12- 16 della Convenzione fatta dal Governo di Kiribati e considera tale dichiarazione al pari di una riserva.
E' del parere che tale dichiarazione, volta a limitare le responsabilità dello Stato che la formula, può far dubitare dell'impegno di Kiribati nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e, non da ultimo, contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi tiene a ricordare che l'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e Kiribati.
Paesi Bassi
Liechtenstein
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha esaminato le riserve formulate dal Governo del Liechtenstein riguardo agli articoli 7- 10 della Convenzione.
Ritiene che queste riserve, tese a limitare le responsabilità dello Stato che le formula, possono far dubitare dell'impegno del Liechtenstein nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Il Governo del Regno dei Paesi bassi tiene a ricordare che l'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
Il Regno dei Paesi Bassi solleva quindi un'obiezione alle riserve formulate dal Governo del Liechtenstein. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Liechtenstein.
Paesi Bassi
Malaysia
Ai fini delle riserve formulate dalla Malaysia, il Governo del Regno dei Paesi Bassi è del parere che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilità impostegli dalle disposizioni essenziali della Convenzione invocando la propria Costituzione, il diritto interno e le politiche nazionali, possono far dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuiscono inoltre a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Malaysia.
Paesi Bassi
Qatar
Ai fini della riserva formulata dal Qatar, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione, possono far dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar.
Paesi Bassi
Singapore
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dopo aver esaminato le riserve formulate da Singapore all'atto dell'adesione alla Convenzione, considera il paragrafo 2 delle dichiarazioni al pari di una riserva. In virtù del detto paragrafo 2 e del paragrafo 3 delle riserve, il Governo del Regno dei Paesi Bassi è del parere che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le proprie responsabilità invocando i principi generali del diritto interno, possono far dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione, inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e Singapore.
Paesi Bassi
Turchia
Ai fini della riserva formulata dalla Turchia, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilità impostegli dalla Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione, fanno dubitare dell'impegno di questo Stato nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione, inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Turchia.
Portogallo
Arabia Saudita
Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo dell'Arabia Saudita all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo del Portogallo nota che dette riserve si applicano a tutti gli articoli della Convenzione in contrasto con la legge islamica.
Il Governo del Portogallo considera che dette riserve fanno dubitare dell'impegno dell'Arabia Saudita nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e rammenta che l'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'obiettivo e la finalità della Convenzione.
Il Governo del Portogallo ritiene inoltre che tali riserve generali formulate dal Governo Saudita che non specificano a quali disposizioni della Convenzione si applicano né precisano la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati.
Di conseguenza il Governo del Portogallo solleva un'obiezione alle riserve formulate dal Governo Saudita.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e l'Arabia Saudita.
Portogallo
Myanmar, Bangladesh, Gibuti, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Turchia
Il Governo portoghese è del parere che le riserve con le quali uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato nei confronti delle finalità della Convenzione, inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse comune di tutti gli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità di tutti i trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva un'obiezione alle riserve formulate.
Questa obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e Myanmar (Il Mynmar ha ritirato le sue riserve il 19 ottobre 1993).
Il Governo portoghese nota inoltre che, per principio, la stessa obiezione può essere sollevata alle riserve presentate da Bangladesh, Gibuti, Indonesia, Kuwait, Paki stan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997) e Turchia.
Portogallo
Brunei
Il Governo del Portogallo ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo di Sua Maestà il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo del Portogallo nota che talune di queste riserve hanno una portata generale e mirano tutte le disposizione della Convenzione incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dell'Islam, religione di Stato.
Il Governo del Portogallo considera che tali riserve generali fanno dubitare dell'impegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e rammenta che il paragrafo 2 dell'articolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a recare modifiche alla propria legislazione per renderla conforme agli obblighi sottoscritti in virtù dei trattati.
Inoltre il Governo del Portogallo ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano né la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati.
Di conseguenza il Governo del Portogallo solleva un'obiezione alle riserve formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo del Portogallo e il Brunei Darussalam.
Portogallo
Iran
Il Governo portoghese ha esaminato le riserve formulate dalla Repubblica islamica d'Iran il cui Governo si riserva il diritto di non applicare disposizioni o articoli della Convenzione incompatibili con le leggi dell'islam e della legislazione interna.
Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione, in modo generale e vago, invocando la legislazione interna può sollevare dubbi quanto al suo impegno nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare lo spirito e la lettera dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo portoghese solleva obiezione alla riserva formulata.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo del Portogallo e la Repubblica islamica d'Iran.
Portogallo
Kiribati
Il Governo portoghese ha esaminato le riserve formulate dal Governo della Repubblica di Kiribati all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo portoghese è del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo globale e vago le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato autore delle riserve nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva un'obiezione alle riserve formulate.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e la Repubblica di Kiribati.
Portogallo
Qatar
Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto della riserva generale formulata dal Qatar nei confronti di tutte le disposizioni della Convenzione incompatibili con la legge islamica.
Il Governo portoghese è del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo generale e vago le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali del diritto internazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato autore di dette riserve, nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva un'obiezione alle riserve formulate.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e il Qatar.
Portogallo
Malaysia
Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dalla Malaysia secondo cui il Governo della Malaysia accetta le disposizioni della Convenzione ma esprime riserve agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 e 4), 44 e 45 della Convenzione e dichiara di applicarli unicamente se conformi con la propria Costituzione, con il diritto interno e con le politiche nazionali del Governo della Malaysia.
Il Governo portoghese è del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo generale e vago le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato autore di dette riserve nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire.
Di conseguenza il Governo portoghese solleva un'obiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e la Malaysia.
Portogallo
Singapore
Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo di Singapore nei confronti della Convenzione.
Il Governo portoghese è del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo generale e vago le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva un'obiezione alle riserve formulate.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e Singapore.
Svezia
Arabia Saudita
Il Governo svedese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo Saudita all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Nota che dette riserve vertono su tutti gli articoli della Convenzione incompatibili con la legge islamica.
Considera che dette riserve generali possono far dubitare dell'impegno dell'Arabia Saudita nei confronti dell'oggetto e della finalità della Convenzione e rammenta che l'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e la finalità della Convenzione.
E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
Il Governo svedese ritiene inoltre che riserve generali analoghe a quelle formulate dal Governo dell'Arabia Saudita, che non precisano chiaramente le disposizioni della Convenzione a cui si applicano né la portata della deroga che ne deriva, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.
La Svezia riterrà irricevibili le riserve formulate dal Governo Saudita, salvo comprovi mediante informazioni supplementari o attraverso la prassi che adotterà, che le riserve sono compatibili con le disposizioni indispensabili all'attuazione dell'oggetto e della finalità della Convenzione. La Svezia solleva quindi un'obiezione alle riserve generali formulate dal Governo dell'Arabia Saudita.
La Svezia considera che l'Arabia Saudita è vincolata alla Convenzione nella sua totalità fintanto che il Governo Saudita non avrà precisato la portata esatta delle riserve generali che ha formulato.
Svezia
Brunei
La stessa obiezione sollevata nei confronti dell'Indonesia.
Svezia
Indonesia
Il Governo svedese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Repubblica d'Indonesia.
Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione, invocando i principi generali della legislazione interna può far dubitare del suo impegno nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. E' interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare l'oggetto e la finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva un'obiezione alla riserva formulata.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Repubblica d'Indonesia.
Svezia
Iran
Il Governo svedese ha esaminato il tenore della riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica d'Iran all'atto della ratifica della Convenzione.
Le riserve soggiacciono ai principi generali del diritto dei trattati in virtù dei quali una Parte non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempienza degli obblighi impostigli da un trattato. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti, all'occorrenza, a modificare la propria legislazione in virtù di detti trattati. L'articolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità di quest'ultima.
In proposito il Governo svedese auspica ricordare che in virtù dell'articolo 4 della Convenzione gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione.
Allo scopo di consentire alle altre Parti di definire le proprie relazioni con lo Stato autore di una riserva nel quadro di un trattato e valutare se la riserva è compatibile con l'oggetto e le finalità di questo trattato, la riserva deve essere formulata chiaramente. La poca chiarezza della riserva della Repubblica islamica d'Iran non consente alle altre Parti contraenti di individuare le disposizioni della Convenzione che la Repubblica islamica d'Iran intende applicare.
Di conseguenza il Governo svedese ritiene irricevibile e pertanto incompatibile con l'oggetto e la finalità del trattato tale riserva dato che non può alterare o modificare in nessun modo gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
Inoltre, riserve generali e inesatte contribuiscono a minare le fondamenta dei trattati internazionali sui diritti dell'uomo.
Tenuto conto di quanto precede, il Governo svedese si oppone alla riserva formulata dalla Repubblica islamica d'Iran.
Svezia
Giordania
Il Governo svedese ha esaminato il tenore della riserva formulata dalla Giordania. Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione i principi generali della legislazione interna può sollevare dubbi quanto al suo impegno nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva un'obiezione alla riserva formulata.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Giordania.
Svezia
Kiribati
La stessa obiezione sollevata nei confronti di Singapore.
Svezia
Malaysia
Il Governo svedese ha esaminato la riserva formulata dal Governo malese all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Il Governo svedese ritiene che una riserva con la quale uno Stato parte limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi di diritto interno e le politiche nazionali può far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.
E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarsi con questi trattati. Il Governo svedese ritiene che la riserva generale formulata dal Governo malese a disposizioni essenziali della Convenzione incompatibile con l'oggetto e le finalità della detta Convenzione.
Di conseguenza il Governo svedese solleva un'obiezione alla riserva formulata.
Svezia
Qatar
La stessa obiezione sollevata nei confronti della Tailandia.
Svezia
Pakistan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997)
Il Governo svedese ha esaminato il tenore della riserva formulata dal Pakistan. Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali della legislazione interna può sollevare dubbi quanto al suo impegno nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva un'obiezione alla riserva formulata.
Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e il Pakistan.
Svezia
Siria
In virtù del diritto convenzionale internazionale uno Stato non può invocare il proprio diritto interno per giustificare l'inadempienza degli obblighi convenzionali. Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione, invocando i principi generali della legislazione nazionale può far dubitare del suo impegno nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e la finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo svedese solleva un'obiezione alle riserve della Repubblica Araba di Siria.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Repubblica Araba di Siria.
Svezia
Singapore
Il Governo svedese, dopo aver esaminato le dichiarazioni e le riserve formulate dal Governo di Singapore all'atto della sua adesione alla Convenzione, considera tali dichiarazioni al pari di riserve.
Secondo il Governo svedese i paragrafi 1, 2 e 3 sono riserve generali che vertono su disposizioni della Convenzione suscettibili di essere incompatibili con la Costituzione, leggi, abitudini, valori e religioni del Paese.
Il Governo svedese nota che queste riserve generali fanno dubitare dell'impegno di Singapore nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione, auspica ricordare che l'articolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizzata riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità di quest'ultima.
E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti ad effettuare le necessarie modifiche legislative per conformarsi con questi trattati.
Il Governo svedese ritiene inoltre che la formulazione di simili riserve generali senza precisare chiaramente né le disposizioni interessate né la misura con la quale vi si deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale convenzionale.
Il Governo svedese solleva quindi un'obiezione a dette riserve generali. Tale obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e Singapore. La Convenzione si applicherà tra i due Stati senza che Singapore possa prevalersi delle riserve in questione.
Il Governo svedese dichiara che non è previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.
Svezia
Tailandia, Bangladesh, Gibuti, Myanmar
Il Governo svedese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Tailandia all'atto dell'adesione alla Convenzione.
Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilità che gli incombono in virtù della Convenzione invocando i principi generali della legislazione interna può far dubitare del suo impegno nei confronti dell'oggetto e delle finalità della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. E' interesse comune degli Stati che le Parti rispettino l'oggetto e le finalità dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva un'obiezione alla riserva formulata dalla Tailandia.
Il Governo svedese nota inoltre che per principio la stessa obiezione può essere sollevata nei confronti: del Bangladesh, articolo 21; di Gibuti, all'insieme della Convenzione; di Myanmar (il Myanmar ha ritirato le sue riserve il 19 ottobre 1993) , articoli 15 e 37.
La presente obiezione non pregiudica l'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Tailandia, il Bangladesh, Gibuti e Myanmar.
Comunicato Siria
Comunicato della Siria concernente l'obiezione sollevata dalla Repubblica federale di Germania:
La vigente legge nella Repubblica Araba di Siria non riconosce il regime dell'adozione, ma prevede che il fanciullo, che per un qualsiasi motivo viene temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, debba fruire di una tutela e di un aiuto speciali. Questa tutela sostitutiva può anche assumere la forma del collocamento in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, del collocamento in uno stabilimento specializzato o ancora in una famiglia surrogata della quale tuttavia il fanciullo non prenderà il nome, conformemente ai principi della charia.
Le riserve formulate dalla Repubblica Araba di Siria agli articoli 20 e 21 della Convenzione si spiegano per il fatto che la Siria, pur ratificando la Convenzione, non riconosce l'istituzione dell'adozione o il suo carattere lecito, come dedotto dai due articoli citati.
Le riserve formulate all'articolo 14 della Convenzione si applicano esclusivamente alla religione, fatta astrazione della libertà di pensiero e di coscienza, nella misura in cui questa libertà non contrasti con il diritto parentale e tutorio legale che consiste nel far garantire l'educazione religiosa dei propri figli di cui al paragrafo 4 dell'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tale libertà non deve neppure contrastare con le leggi in vigore nella Repubblica araba siriana sul diritto del fanciullo di scegliere a tempo debito la propria religione nel quadro di disposizioni particolari o, in taluni casi, a una data età se dimostra la maturità necessaria. Inoltre questa libertà non deve pregiudicare le esigenze d'ordine pubblico e i principi pertinenti della charia che sono applicati nei singoli casi nella Repubblica araba siriana.