La recente Convenzione delle Nazioni Unite 20.11.1989, sui Diritti del Fanciullo, alla quale hanno aderito vari Stati della Comunita' Europea, contiene una serie di disposizioni secondo le quali gli Stati Contraenti dovranno adottare misure per impedire che il bambino venga separato dai genitori (art.9), per evitare che il bambino venga trasferito e trattenuti illecitamente all'estero ( art.11) e per impedire il rapimento la vendita o la tratta di bambini a qualsiasi fine o in qualsiasi forma (art.35). A norma dell'art. 18 della Convenzione il diritto dei bambini ad avere entrambi i suoi genitori deve essere il punto di partenza di qualsiasi decisione in materia di diritto di famiglia; il dovere di custodia ad entrambi i genitori deve essere posto in rilievo rispetto al diritto di affidamento; occorre inoltre tenere sempre presente la possibilita' di riconoscere ad entrambi i genitori il diritto di affidamento.
Considerando che la citata Convenzione dispone che, ai fini precedentemente menzionati e in particolare per impedire il trasferimento illecito di bambini all'estero, ricorre l'obbligo, agli Stati Contraenti, di promuovere la concertazione di Accordi bilaterali o Multilaterali o l'adesione agli Accordi esistenti con gli Stati che ancora non hanno recepito le Convenzioni di merito.
Le due Convenzioni esistenti in materia: la Convenzione de L'Aja del 25.10.1980, "sugli aspetti civili della Sottrazione internazionale di minori" e la Convenzione di Lussemburgo del 20.05.80, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, "sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori", hanno assolto la loro funzione, ma hanno evidenziato, allo stesso tempo, gli innumerevoli problemi di applicazione che impediscono di risolvere con assoluta efficacia il problema della sottrazione internazionale di minori da parte di uno dei genitori.
Il Parlamento Europeo, nella sua Risoluzione del 8.07.1992, relativa ad una "Carta dei Diritti del Fanciullo" ha sancito, al paragrafo 8.13, il diritto del bambino di mantenere contatti diretti e permanenti con entrambi i suoi genitori, in caso di rottura della loro unione, anche qualora uno dei due viva in un altro Paese.
Uno dei principali problemi di ordine giuridico sollevati da entrambe le Convenzioni consiste nell'adozione di tecniche giuridiche diverse e nell'esistenza di un gran numero di eccezioni alla restituzione del bambino nonche' al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere, giacche' gli Stati firmatari possono formulare innumerevoli riserve; si deve osservare anche che gravi lacune, nell'applicazione di tali Convenzioni, dipendono soprattutto, dalla lentezza delle procedure, dalla non totale gratuita' delle stesse, da difficolta' linguistiche e, in numerosi casi, dalla difficolta' per il richiedente di ottenere un aiuto giudiziario in base ai sistemi vigenti negli Stati Membri.
Si e' inoltre constatato che le legislazioni penali degli Stati Contraenti presentano lacune o divergenze per quanto riguarda le pene e la classificazione dei reati relativi alla sottrazione e al trattenimento illecito dei bambini, nel caso in cui a commetterli sia uno dei genitori.
Chi scrive ritiene, tuttavia che, ogni qualvolta sia possibile, si dovrebbe evitare di attribuire al problema il carattere penale e adottare, invece, una soluzione diretta alla immediata restituzione della tutela del minore al genitore dichiarato affidatario ex lege, con decisione giudiziaria o mediante un accordo tra le parti; inoltre, ritiene che qualsiasi soluzione tendente alla salvaguardia e alla restituzione di tale diritto di affidamento debba garantire e tutelare anche il diritto di visita attribuito ad uno dei genitori e che una particolare attenzione va rivolta al problema nel caso in cui si tratti di un figlio naturale.
Mi preme sottolineare che, a livello Comunitario e nei singoli Stati Membri, occorre garantire una consulenza e un'informazione sufficienti sul diritto di affidamento e sul problema della sottrazione dei minori a tutte le coppie di nazionalita' differente, ai loro figli e ai loro familiari in caso di divorzio e separazione; e' inoltre opportuno istituire consultori per persone che intendano avviare una relazione con qualcuno di nazionalita' diversa.
La realizzazione di mediazioni familiari internazionali ovvero l'immissione in rete di mediazioni familiari nazionali diviene improcrastinabile; cio' potrebbe contribuire a risolvere le controversie sul diritto di visita e svolgere un ruolo preventivo contro la sottrazione del minore da parte del genitore che non ne ha l'affidamento.
Deve ritenersi fondamentale anche l'avvio e la conduzione di uno studio sulla liberta' di circolazione dei minori non emancipati e le misure raccomandate dagli Stati Membri, in tale ambito, per garantire ai genitori che hanno l'affidamento od esercitano il diritto di visita, il diritto di opporsi all'uscita del minore dal territorio del Paese di residenza abituale; lo studio dovrebbe in particolare analizzare gli strumenti previsti nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia predisposti nel Trattato di Maastricht e nell'Accordo di Schengen.
Se lo stato dell'attuale legislazione, in materia di libera circolazione e di stabilimento, non registrera' una evoluzione, alla rottura del vincolo matrimoniale o delle unioni di fatto tra coppie binazionali, potranno far seguito situazioni di rientro nel paese di origine da parte di uno dei genitori o avere termine la permanenza legale in territorio nazionale. Nulla potra' impedire, in teoria, ad uno dei genitori di sottrarre i propri figli: vista l'inesistenza dei controlli alle frontiere interne, potra' farlo senza difficolta', addirittura trasferendoli in Paesi terzi.
Deve essere preminente la considerazione che l'infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale, determinano in buona parte la sua successiva vita da adulto e che la stabilita' degli affetti familiari svolge un ruolo fondamentale nella crescita equilibrata del bambino, il cui corretto sviluppo psichico e fisico non puo' prescindere da una assidua ed armoniosa frequentazione di entrambi i genitori.
Occorre dunque, con urgenza, che le Pubbliche Amministrazioni locali, nell'ambito dell'esercizio dei loro obblighi nei confronti del cittadino, in particolare secondo i dettami del D.P.R. 616, 24 luglio 1977, istituiscano, anche in congiunta collaborazione, la messa in rete sul loro territorio di competenza di adeguati presidi informativi-preventivi volti a contribuire alla tutela e alla salvaguardia del diritto fondamentale di TUTTI i fanciulli di vedersi amati ed allevati da entrambi i genitori.
Bruno Poli