CONVENZIONE SULLA COMPETENZA DELLE AUTORITA' E SULLA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI
L'Aja, 5 ottobre 1961 (Ratificata e resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980, n. 742)
Gli stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti:
1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli artt. 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
2. Le autorità competenti ai sensi dell'art. 1 adottano le misure previste dalla loro legislazione interna.
Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.
3. Un rapporto d'autorità risultante di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino è riconosciuto in tutti gli Stati contraenti.
4. Se l'autorità dello Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l'interesse del minore lo esige, esse possono, dopo aver informato le autorità dello Stato di sua residenza abituale, adottare in base alla loro legislazione interna misure miranti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.
L'applicazione delle misure adottate è assicurata dalle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino.
Le misure adottate ai sensi dei capoversi che precedono del presente articolo sostituiscono le misure eventualmente adottate dalle autorità dello Stato in cui il minore ha la sua abituale residenza.
5. In caso di trasferimento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in vigore fino a che le autorità dello Stato di nuova abituale residenza non le avranno abolite o sostituite.
Le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza saranno abolite o sostituite solo dopo un preavviso alle suddette autorità.
In caso di trasferimento di un minore che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui egli è cittadino, le misure da queste adottate sulla base della loro legislazione interna resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.
6. Le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino possono, d'accordo con quelle dello Stato in cui egli ha la sua abituale residenza o possiede dei beni, affidare a queste ultime l'applicazione delle misure adottate.
La stessa facoltà data alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore nei confronti delle autorità dello Stato in cui il minore possiede dei beni.
7. Le misure adottate dalle autorità competenti ai sensi dei precedenti articoli della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure implicano atti di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse sono state adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati sia dal diritto interno dello Stato in cui richiesta l'esecuzione, sia dalle convenzioni internazionali.
8. Nonostante le disposizioni degli artt. 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, le autorità dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantoché il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni.
Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.
9. In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo adottano le necessarie misure di protezione.
Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.
10. Per quanto possibile, al fine di assicurare la continuità del regime applicato al minore, le autorità di uno Stato contraente adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver proceduto a uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati contraenti di cui sono ancora in vigore le decisioni.
11. Tutte le autorità che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.
Ogni Stato contraente designerà le autorità che possono dare e ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso. Esso notificherà tale designazione al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
12. Ai fini della presente Convenzione, per minore s'intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residenza.
13. La presente Convenzione si applica a tutti i minori che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati contraenti.
Tuttavia le competenze attribuite dalla presente Convenzione alle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino sono riservate agli Stati contraenti.
Ogni Stato contraente può riservarsi di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti.
14. Ai fini della presente Convenzione, se la legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino consiste in un sistema non unificato, per legislazione interna dello Stato di cui il minore cittadino e per autorità dello Stato di cui il minore è cittadino s'intende la legislazione e le autorità stabilite dalle norme in vigore in tale sistema e, in mancanza di dette norme, da una delle legislazioni componenti tale sistema con la quale il minore abbia il legame più stretto.
15. Ogni Stato contraente può riservare la competenza delle sue autorità chiamate a pronunciarsi su una domanda di annullamento, di scioglimento o di attenuazione del vincolo coniugale fra i genitori di un minore, per adottare misure di protezione della sua persona o dei suoi beni.
Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.
16. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere non applicate negli Stati contraenti solo se la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.
17. La presente Convenzione si applica soltanto alle misure adottate dopo la sua entrata in vigore.
I rapporti di autorità risultanti di pieno diritto dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino sono riconosciuti dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.
18. Nei rapporti fra gli Stati contraenti la presente Convenzione sostituisce la Convenzione per regolamentare la tutela dei minori firmata a L'Aja il 12 giugno 1902.
Essa non arreca pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni, vincolanti al momento della sua entrata in vigore, degli Stati contraenti.
19. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentanti alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.
Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
20. La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica visto dall'art. 19, secondo capoverso. La Convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.
21. Qualsiasi Stato non rappresentato alla Nona sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtù dell'art. 20, primo capoverso. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. L'accettazione sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, fra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione, il sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata al precedente capoverso.
22. Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica 0 della adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale o a uno o più di detti territori. Tale dichiarazione avrà effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.
In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Allorché la dichiarazione d'astensione viene fatta in occasione di una firma o di una ratifica, la Convenzione entrerà in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'art. 20. Allorché la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una adesione, la Convenzione entrerà in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'art. 21.
23. Qualsiasi Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, fare le riserve previste negli artt. 13, terzo capoverso, e 15, primo capoverso, della presente Convenzione. Nessun'altra riserva sarà ammessa.
Ciascuno Stato contraente potrà egualmente, notificando una estensione della Convenzione in conformità con l'art. 22, fare queste riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni territori contemplati dall'estensione.
Ciascuno Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva che ha fatto. Tale ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'effetto della riserva cesserà al sessantesimo giorno dopo la notifica menzionata nel precedente capoverso.
24. La presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'art. 20, primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sarà rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia.
GIURISPRUDENZA
Il provvedimento, con il quale un giudice della Repubblica federale tedesca statuisca in materia di alimenti in favore di un minore, pure se reso nella forma del decreto di tipo monitorio, cioé senza ascoltare il debitore, ma con efficacia subordinata alla mancata opposizione del debitore medesimo entro un congruo termine dalla conoscenza della pronuncia, suscettibile di delibazione in Italia anche nel vigore della Convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958 (resa esecutiva con L. 4 agosto 1960, n. 918), e non soltanto quindi dopo le innovazioni introdotte in materia dalla successiva convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 (resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980, n. 745), tenuto conto che il suddetto provvedimento è riconducibile fra le decisioni di natura giurisdizionale, contemplate dall'art. 1 della prima delle indicate convenzioni, e che inoltre la garanzia del diritto di difesa, prescritta dal successivo art. 2 della convenzione medesima, deve ritenersi osservata anche con un procedimento a contraddittorio eventuale e differito nel senso sopra specificato. - Cass., 21 gennaio 1985, n. 193, Caiaro, in Mass. Foro it., 1985; Giust. civ., 1985, 462.
Il provvedimento dell'autorità giudiziaria tedesca che abbia disposto sull'affidamento dei figli minori di coniugi separati - l'uno cittadino italiano, l'altro cittadino anche tedesco, ed entrambi residenti in Germania all'epoca del provvedimento - può trovare esecutività in Italia sin tanto che non intervenga, a regolare l'affidamento, un provvedimento del giudice italiano; per l'esecuzione in Italia del provvedimento straniero competente, non il tribunale per i minorenni, bensì il pretore quale giudice dell'esecuzione od il tribunale ordinario quale giudice della separazione tra i coniugi; In materia vige la convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, ratificata con L. 24 ottobre 1980, n. 742 e facente per ciò parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano; le norme di tale convenzione devono pertanto essere coordinate con le norme interne, disciplinanti la materia de qua. - Trib. Min. Palermo, 3 marzo 1987, in Dir. fam., 1988, 276