Per l'affidamento conta
la volontà del minore.

Convenzione Europea sulle cause matrimoniali

CONVENZIONE EUROPEA SULLE CAUSE MATRIMONIALI (C 221 16/7/1998)

Con questa Convenzione adottata dal Consiglio nelle sessioni del 28 e 29 maggio 1998, sono state stabilite le competenze, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, cui la Corte di Giustizia ha aggiunto un protocollo di interpretazione (vedi nota. 1). Non è un problema di poco conto, date le differenti legislazioni vigenti nei Paesi membri della Ue, tanto che stato necessario aggiungere dichiarazioni aggiuntive da parte dell'Irlanda, che ha voluto mantenere il diritto di rifiuto di riconoscimento di divorzio pronunciato da uno Stato membro in alcuni casi, dell'Italia, per quanto riguarda alcune sentenze di tribunali ecclesiastici, e dei Paesi nordici, che si impegnano a rivedere l'accordo del 1931 tra di loro all'articolato in merito. La Convenzione abbraccia tutta la problematica della famiglia, dal divorzio, ai figli, ai provvedimenti cautelari, alla designazione dei giudici, alle procedure.

(20 ottobre 1999)

Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali -Dichiarazione, iscritta a verbale del Consiglio, adottata nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 28 e 29 maggio 1998, in cui è stata stabilita la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali.

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del 28 maggio 1998 che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali;

DESIDEROSE di stabilire norme sulla competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri per quanto riguarda i procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;

CONSAPEVOLI dell'interesse di stabilire norme sulla competenza giurisdizionale per quanto riguarda le decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione dei procedimenti intesi allo scioglimento o all'allentamento del vincolo matrimoniale;

DESIDEROSE di assicurare la semplificazione delle formalità alle quali sono soggetti il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni giudiziarie nello spazio europeo;

TENENDO PRESENTI i principi su cui si basa la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3 di detto trattato possono prevedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo modalità che saranno precisate dalle medesime convenzioni.[1]

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

TITOLO I. CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. La presente convenzione si applica:

a) ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;

b) ai procedimenti civili relativi alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).

2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia.

TITOLO II. COMPETENZA GIURISDIZIONALE

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2. Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno o dell'altro coniuge, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda,o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro in questione o ha ivi il "domicilio";

b) di cui i due coniugi sono cittadini o in cui entrambi hanno stabilito in modo duraturo il "domicilio".

2. Ciascuno Stato membro precisa, in una dichiarazione all'atto della notificazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, se applica il criterio della cittadinanza o il criterio del "domicilio" di cui al paragrafo 1.

3. Ai sensi della presente convenzione, per "domicilio" si intende il "domicile" negli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 3. Responsabilità dei genitori

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori su un figlio avuto in comune se il figlio risiede abitualmente in tale Stato membro.

2. Qualora il figlio non risieda abitualmente nello Stato membro di cui al paragrafo 1, i giudici di detto Stato hanno competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati membri e

a) almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio,

b) la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi ed è conforme all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato, o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato, o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

Articolo 4. Sottrazione dei figli

I giudici competenti ai sensi dell'articolo 3 esercitano la competenza conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare degli articoli 3 e 16.

Articolo 5. Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento sulla base degli articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale, qualora questa rientri nel campo d'applicazione della presente convenzione.

Articolo 6. Convenzione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha emesso una decisione sulla separazione personale altresì competente per convertire tale decisione in una di divorzio, qualora ci sia previsto dalla legislazione di tale Stato membro.

Articolo 7. Carattere esclusivo delle competenze di cui agli articoli da 2 a 6

Il coniuge che

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o il "domicilio" nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2

può essere convenuto in giudizio dinanzi ai giudici di uno Stato membro solo in virtù degli articoli da 2 a 6.

Articolo 8. Competenze residue

Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 2 a 6, la competenza, in ciascuno Stato membro, è disciplinata dalla legge di tale Stato.

2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro e non ha la cittadinanza di tale Stato membro, o non ha il "domicilio" nel medesimo, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2.

SEZIONE II. VERIFICA DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITA'

Articolo 9. Verifica della competenza

Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale la presente convenzione non prevede la sua competenza e per la quale, in base alla convenzione, è competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 10. Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto non comparisce, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

2. Si applicano, anziché le disposizioni del paragrafo 1, quelle dell'articolo 19 della convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

SEZIONE III. LITISPENDENZA E AZIONI DIPENDENTI

Articolo 11

1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

2. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande non aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

3. Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

In tal caso, la parte che ha proposto la domanda in questione davanti al giudice successivamente adito può proporre tale domanda davanti al giudice preventivamente adito.

SEZIONE IV. PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

Articolo 12

In caso d'urgenza, le disposizioni della convenzione non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di tale Stato membro, relativi alle persone presenti nello Stato o ai beni in esso situati, anche se, ai sensi della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.

TITOLO III. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 13. Definizione del termine "decisione"

1.Ai sensi della presente convenzione, per "decisione" si intende qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla responsabilità dei genitori resa in occasione ditali procedimenti matrimoniali, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza od ordinanza.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti avviati in virtù della presente convenzione nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione concernente tali spese.

3. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un procedimento ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni di cui al paragrafo 1.

SEZIONE I. RICONOSCIMENTO

Articolo 14. Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Ogni parte interessata può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere, o non può essere, riconosciuta.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale davanti a un giudice di uno Stato membro, tale giudice può decidere al riguardo.

Articolo 15. Motivi di non riconoscimento

1. Una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, allorché tale decisione soddisfa le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

2. Una decisione relativa alla responsabilità dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine dello Stato membro richiesto;

b) se è stata resa, salvo in caso di urgenza, senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato alla persona contumace regolarmente ed in tempo utile perché possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che tale persona ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d) su richiesta di ogni persona che ritenga la decisione lesiva dell'esercizio della sua responsabilità di genitore, se la decisione è stata resa senza dare a tale persona la possibilità di essere ascoltata;

e) se la decisione in contrasto con una decisione successiva relativa alla responsabilità dei genitori resa nello Stato membro richiesto;

f) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva relativa alla responsabilità dei genitori resa in un altro Stato membro o in uno Stato terzo in cui il figlio risiede abitualmente allorché tale decisione soddisfa le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Articolo 16. Non riconoscimento e constatazioni di fatto

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute nel caso previsto dall'articolo 43.

2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, il giudice richiesto è vincolato dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.

3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza indicate negli articoli da 2 a 8.

Articolo 17. Differenze nella normativa applicabile

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere rifiutato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 18. Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 19. Sospensione del procedimento

1. Il giudice di uno Stato membro davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione in questione stata impugnata con un mezzo ordinario.

2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento.

SEZIONE II. ESECUZIONE

Articolo 20. Decisioni esecutive

1. Le decisioni rese in uno Stato membro relative all'esercizio della responsabilità dei genitori su un figlio avuto in comune, e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive, su istanza della parte interessata.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia o Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.

Articolo 21. Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al "Tribunal de premihre instance" o al "Rechtbank van eerste aanleg" oall'"erstinstanzliches Gericht",
- in Danimarca, al "byret (fogedret)",
- nella Repubblica federale di Germania, al "Familiengericht",
- in Grecia, al "Lomolek]r Pqytodijemo",
- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia",
- in Francia, al presidente del "Tribunal de grande instance",
- in Irlanda, alla "High Court",
- in Italia, alla Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, al presidente del "Tribunal d'arrondissement",
- nei Paesi Bassi, al presidente dell'"arrondissementsrechtbank",
- in Austria, al "Bezirksgericht",
- in Portogallo, al "Tribunal de Comarca" o al "Tribunal de familia",
- in Finlandia, al "kdrdjdoikeus/tingsrdtt",
- in Svezia, allo "Svea hovrdtt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e in Galles, alla "High Court of Justice",
b) in Scozia, alla "Court of Session",
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice".

2. a) Il giudice territorialmente competente in relazione ad una domanda di esecuzione è determinato dal luogo della residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o dal luogo della residenza abituale del figlio cui la domanda si riferisce.

b) Quando nessuno dei luoghi di cui alla lettera a) si trova nello Stato membro richiesto, il giudice territorialmente competente è determinato dal luogo dell'esecuzione.

3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, il giudice territorialmente competente è determinato dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale viene proposta la domanda di riconoscimento o non riconoscimento.

Articolo 22. Procedura di esecuzione

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.

2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore ad litem.

3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 33 e 34.

Articolo 23. Decisione del giudice

1. Il giudice adito statuisce entro un breve termine senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 15 e 16.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 24. Notificazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 25. Opposizione alla decisione di esecuzione

1. Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere pur proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

2. Se la parte risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa la decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 26. Giudice dell'opposizione e mezzi di impugnazione

1. L'opposizione alla decisione che autorizza l'esecuzione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

- in Belgio, al "tribunal de premihre instance" o al "rechtbank van eerste aanleg" oall'"erstinstanzliches Gericht",
- in Danimarca, al "landsret",
- nella Repubblica federale di Germania, all'"Oberlandesgericht",
- in Grecia, all'"Evete_o",
- in Spagna, alla "Audiencia Provincial",
- in Francia, alla "Cour d'appel",
- in Irlanda, alla "High Court",
- in Italia, alla Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, alla "Cour d'appel",
- nei Paesi Bassi, all'"arrondissementsrechtbank",
- in Austria, al "Bezirksgericht",
- in Portogallo, al "Tribunal da Relagco",
- in Finlandia, al "hovioikeus/hovrdtt",
- in Svezia, allo "Svea hovrdtt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e in Galles, alla "High Court of Justice",
b) in Scozia, alla "Court of Session",
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice".

2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- ricorso al "Hxjesteret", con autorizzazione del "Procesbevillingsnfvn", in Danimarca,
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania,
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda,
- "Revisionsrekurs", in Austria,
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
- ricorso al "korkein oikeus/hvgsta domstolen", in Finlandia,
- ricorso al "Hvgsta domstolen", in Svezia,
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

Articolo 27. Sospensione del procedimento

1. Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione stata, nello Stato membro d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 28. Giudice dell'opposizione contro la decisione che respinge l'istanza di esecuzione

1. Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, alla "Cour d'appel" o "hof van beroep",
- in Danimarca, al "landsret",
- nella Repubblica federale di Germania, all'"Oberlandesgericht",
- in Grecia, all'"Evete_o",
- in Spagna, alla "Audiencia Provincial",
- in Francia, alla "Cour d'appel",
- in Irlanda, alla "High Court",
- in Italia, alla Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, alla "Cour d'appel",
- nei Paesi Bassi, alla "gerechtshof",
- in Austria, al "Bezirksgericht",
- in Portogallo, al "Tribunal da Relagco",
- in Finlandia, al "hovioikeus/hovrdtten",
- in Svezia, allo "Svea hovrdtt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e in Galles, alla "High Court of Justice",
b) in Scozia, alla "Court of Session",
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice".

2. La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 29. Impugnazione della decisione sull'opposizione

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 28 può costituire unicamente oggetto di:
- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- ricorso al "Hxjesteret", con autorizzazione del "Procesbevillingsnfvn", in Danimarca,
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania,
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in Irlanda,
- "Revisionsrekurs", in Austria,
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
- ricorso al "korkein oikeus/hvgsta domstolen", in Finlandia,
- ricorso al "Hvgsta domstolen", in Svezia,
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

Articolo 30. Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

2. L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 31. Assistenza giudiziaria

1. L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 21 a 24, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto.

2. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione resa in Danimarca da un'autorità amministrativa può invocare, nello Stato membro richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1, se presenta un'attestazione del ministero danese della giustizia comprovante che egli adempie le condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.

Articolo 32. Cauzione o deposito

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di "domicilio" o residenza abituale nello Stato membro richiesto.

SEZIONE III. DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33. Documenti

1. La parte che invoca o contesta il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

a) una copia della decisione che soddisfi tutte le condizioni necessarie alla sua autenticità;

b) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato membro di origine, dell'assistenza giudiziaria.

2. Se si tratta di una decisione contumaciale, la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve inoltre produrre:

a) l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace oppure

b) un documento che comprovi che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente.

3. La parte che chiede un aggiornamento delle iscrizioni dello stato civile di uno Stato membro, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, deve inoltre produrre un documento attestante che contro la decisione non più ammessa opposizione secondo la legge dello Stato membro in cui essa stata resa.

Articolo 34. Altri documenti

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato membro di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata.

Articolo 35. Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 36. Legalizzazione o formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 33 e 34 e nell'articolo 35, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura ad litem.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 37

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti autentici ricevuti e alle transazioni approvate da un giudice nel corso del procedimento posteriormente all'entrata in vigore della convenzione nello Stato membro di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato membro richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle del titolo II o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO V. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38. Relazione con altre convenzioni

1. Fatti salvi gli articoli 37 e 40 nonché il paragrafo 2 del presente articolo, la convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri e relative a materie disciplinate dalla convenzione.

2. a) Al momento della notificazione di cui all'articolo 47, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia hanno la facoltà di dichiarare che, nelle loro relazioni reciproche, in luogo delle norme della presente convenzione si applica, in tutto o in parte, la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Tale dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

b) Il principio della non discriminazione in base alla cittadinanza tra cittadini dell'Unione sarà rispettato e soggetto al controllo della Corte di giustizia, secondo le modalità stabilite nel protocollo relativo all'interpretazione della presente convenzione da parte della Corte di giustizia.

c) I criteri di competenza di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) in materie disciplinate dalla presente convenzione devono corrispondere a quelli stabiliti dalla presente convenzione.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia fatto la dichiarazione di cui alla lettera a),in virtù di un foro di competenza corrispondente a uno di quelli previsti nel titolo II della presente convenzione, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri conformemente alle norme di cui al titolo III.

3. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, gli Stati membri possono concludere o applicare tra di loro soltanto accordi che integrano le disposizioni della convenzione o agevolano l'applicazione dei principi ivi enunciati.

4. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente convenzione:

a) copia degli accordi e delle leggi uniformi di applicazione di tali accordi di cui al paragrafo 2, lettere a)e c), e al paragrafo 3;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 39. Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, la presente convenzione prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardano materie in essa disciplinate:

- convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,

- convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale,

- convenzione dell'Aia, del 10 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali,

- convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,

- convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori purché il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro.

Articolo 40. Effetti prodotti

1. Gli accordi e le convenzioni menzionati agli articoli 38 e 39 continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni rese e agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 41. Accordi tra Stati membri

Fatti salvi i motivi di non riconoscimento previsti nel titolo III, le decisioni rese in applicazione degli accordi menzionati all'articolo 38, paragrafo 3, sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri che non sono parti di tali accordi soltanto se esse sono state rese in un foro di competenza corrispondente a uno di quelli previsti nel titolo II.

Articolo 42. Trattati con la Santa Sede

1. La presente convenzione si applica lasciando impregiudicato il trattato internazionale (concordato) concluso fra la Santa Sede e la Repubblica portoghese, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri alle condizioni previste nel titolo III della presente convenzione.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (concordati) con la Santa Sede:

- Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984.

- Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. Gli Stati membri trasmettono al depositario della presente convenzione:

a) copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce dei suddetti trattati o emendamenti agli stessi.

Articolo 43. Non riconoscimento e non esecuzione di decisioni ai sensi dell'articolo 8

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato membro s'impegni nei confronti di uno Stato non membro, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato membro qualora, in uno dei casi previsti all'articolo 8, la decisione sia stata fondata soltanto su criteri di competenza diversi da quelli di cui agli articoli da 2 a 7.

Articolo 44. Stati membri con uno o più sistemi giuridici

Qualora in uno Stato membro si applichino, in unità territoriali diverse, due o più sistemi di diritto o complessi di norme per questioni disciplinate dalle presente convenzione:

a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato membro va interpretato come riferimento alla residenza abituale in una unità territoriale;

b) ogni riferimento alla cittadinanza va interpretato come riferimento all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;

c) ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata istanza di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va interpretato come riferimento all'unità territoriale in cui tale istanza è presentata;

d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va interpretato come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

TITOLO VI. CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 45

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della presente convenzione conformemente alle disposizioni del protocollo stabilito dall'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 28 maggio 1998.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46. Dichiarazioni e riserve

1. Fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2 e l'articolo 42, la presente convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva.

2. In deroga al paragrafo 1, la presente convenzione produce effetti fatte salve le dichiarazioni dell'Italia e dell'Irlanda allegate alla medesima.

3. Lo Stato membro interessato può ritirare, in tutto o in parte, tale dichiarazione in qualsiasi momento. Questa cessa di produrre effetti novanta giorni dopo la notificazione del ritiro al depositario.

Articolo 47. Adozione ed entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta ad adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione e le eventuali modifiche di cui all'articolo 49, paragrafo 2, entrano in vigore novanta giorni dopo la notificazione di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione Europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 45, è applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro deposito.

Articolo 48. Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione Europea.

2. Il testo della presente convenzione nella lingua o nelle lingue dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio, fa fede.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore, nei confronti di qualsiasi Stato membro che vi aderisce, novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione o, qualora la convenzione non sia ancora entrata in vigore alla scadenza del periodo di novanta giorni, alla data di entrata in vigore della medesima.

5. Qualora la presente convenzione non sia entrata in vigore al momento del deposito del loro strumento di adesione, agli Stati membri aderenti si applica l'articolo 47, paragrafo 4.

Articolo 49. Modifiche

1. Ogni Stato membro o la Commissione possono proporre modifiche della presente convenzione. Ogni proposta di modifica è trasmessa al depositario che la comunica al Consiglio.

2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio, che raccomanda agli Stati membri di adottarle secondo le rispettive norme costituzionali. Le modifiche cos approvate entrano in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3.

3. Tuttavia, a richiesta dello Stato membro interessato, la designazione dei giudici o dei mezzi di opposizione di cui agli articoli 21, paragrafo 1, 26, paragrafi 1 e 2, 28, paragrafo 1, e 29 può essere modificata con decisione del Consiglio.

Articolo 50. Depositario e pubblicazione

1. Il segretario generale del Consiglio è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee:

a) le adozioni e adesioni,

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione,

c) le dichiarazioni di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 38, paragrafo 2, 46, 47, paragrafo 4 e 48, paragrafo 5, nonché le modifiche o il ritiro di tali dichiarazioni;

d) le modifiche apportate alla presente convenzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3.

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE

In deroga alle disposizioni della presente convenzione, l'Irlanda può mantenere il diritto di rifiutare il riconoscimento di un divorzio pronunciato in un altro Stato membro qualora sia stato pronunciato come conseguenza del fatto che una delle parti o entrambe hanno deliberatamente indotto in errore un organo giurisdizionale di detto Stato membro in relazione ai requisiti in materia di competenza, di modo che il riconoscimento di tale divorzio risulta incompatibile con la costituzione irlandese. Questa dichiarazione sarà valida per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovata ogni cinque anni.

DICHIARAZIONE, DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE, DI STATI MEMBRI NORDICI CHE HANNO LA FACOLTA' DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, PARAGRAFO 2

L'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale è in linea con l'articolo K.7 del trattato, secondo cui la convenzione non osta all'instaurazione di una cooperazione più stretta tra due o più Stati membri, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con quella prevista dalla convenzione né la ostacoli.
Essi si impegnano a non applicare più nelle loro relazioni reciproche l'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo nordico del 1931, nonché a rivedere in un prossimo futuro i criteri di competenza applicabili nell'ambito di tale accordo, in base al principio enunciato all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della convenzione.
I motivi di rifiuto addotti nell'ambito delle leggi uniformi sono applicabili in modo coerente, nella pratica, con quelli stabiliti dal titolo III della presente convenzione.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE

Con riferimento all'articolo 42 della convenzione, l'Italia si riserva la facoltà di adottare, nei confronti delle sentenze dei tribunali ecclesiastici portoghesi, le stesse procedure e di effettuare gli stessi controlli che, in base ai propri accordi intervenuti con la Santa Sede, prevede nel proprio ordinamento con riferimento alle omologhe sentenze dei tribunali ecclesiastici.

Dichiarazione, iscritta a verbale del Consiglio, adottata nella sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 28 e 29 maggio 1998, in cui stata stabilita la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali (98/C 221/02)

Il Consiglio, consapevole degli effetti negativi che i tempi lunghi dei procedimenti riguardanti le domande dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità Europee potrebbero produrre nella sfera del diritto di famiglia, rileva la necessità di esaminare al più presto i possibili modi per ridurre la durata di tali procedimenti; il Consiglio propone di incaricare di quest'esame il competente organo del Consiglio, affiancato dalla Corte di Giustizia.

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