AGENZIA DI MEDIATORI PER I BIMBI RAPITI
Per risolvere il dramma dei "rapimenti" internazionali di bambini serve un'agenzia di mediatori, ma non penso tanto all'istituto della mediazione familiare quanto ad "esperti" come quelli che nella maggior parte dei casi riescono a risolvere i sequestri in Sardegna.
Secondo Sandra Fei, deputato di An e madre di due bimbe che il marito colombiano le ha portato via quando erano ancora piccolissime, il rapimento internazionale di minori è una piaga sociale che il Parlamento continua ad ignorare. Quando i miei colleghi vengono a sapere della mia vicenda - racconta Sandra Fei - si mostrano umanamente colpiti; quando poi si tratta di lavorare sul problema tutti si defilano. Credo invece sia urgente - aggiunge il deputato - intervenire per evitare vicende che segnano per sempre la vita di questi bambini. Per questo ho preparato una proposta di legge per l'istituzione di un'agenzia di mediazione che coinvolga sia esperti del ministero degli Esteri che di Grazia e Giustizia capace di intervenire immediatamente. Oggi, invece le famiglie sono abbandonate, dilapidano soldi e rischiano la sanità mentale in guerre senza soluzione. Con Schengen, poi, e l'apertura delle frontiere la circolazione dei minori sarà anche più facile. Sandra Fei, che capogruppo di An alla Camera proprio nella commissione 'Schengen', non sottovaluta inoltre il problema delle separazioni anche tra coniugi entrambi italiani. Il principio che credo sia indispensabile introdurre per legge - dice- il supremo interesse del bambino. Per questo sto lottando perché nel testo di riforma del diritto di famiglia si preveda che lo Stato debba garantire ad ogni bambino il rapporto costante con entrambi i genitori.
OTTIMO DISEGNO DI LEGGE (RIMASTO NEI CASSETTI)
Senato - Disegno di legge 2234 (testo presentato)
ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione attuale è ispirata a due principi, che, sebbene teoricamente accettabili sono stati introdotti nella legislazione senza valutarne le effettive conseguenze.
Si tratta delle note questioni dell'interesse del minore e della protezione del coniuge più debole.
Per quanto riguarda l'interesse del minore si e trattata la questione come se fosse una categoria, peraltro non definita, e definitivamente esclusa dall'indagine e dalla riflessione, tutti coinvolti e sconvolti da quella che fu definita una "rivoluzione copernicana".
L'altra questione della protezione del coniuge più debole, piuttosto che riequilibrare la situazione non ha fatto altro che ribaltare le posizioni, creando una diversa parte più debole, e lasciandola, di fatto senza tutela giuridica.
In più, la combinazione dei due principi ha aggiunto danno a danno. Infatti l'indeterminazione della categoria di riferimento (l'interesse del minore) ha di fatto reso possibile ogni interpretazione, rendendo il giudicare privo di difese nei confronti del pregiudizio e trasformando l'applicazione della legge nell'applicazione della politica della legge.
La conseguenza è stata uno spostamento sessista della giustizia, che ha perso così le sue caratteristiche di neutralità avendo assorbito valori pregiudiziali (e, quindi, come pre-giudiziali assolutamente estranei al dibattimento) come veri e si lasciata trascinare dall'onda di pubbliche pressioni, a loro volta governate dall'oscillante volere di pubbliche passioni.
Il primo compito che la nuova legge si pone è proprio quello di riportare al centro questa anomala evidenza ricostruendo un potere del giudice meno discrezionale (e, per questo, meno difficile), fondamentalmente diretto e contenuto su una piattaforma certamente più egualitaria.
Ma non c'è solo questo.
L'interesse del minore, così come indefinito, ha indotto il precedente legislatore a predisporre una serie di misure che avrebbero dovuto erigere una barriera di protezione per i figli. Ad esempio la casa, l'assegno, e la pervicace convinzione dei magistrati di proteggere il genitore affidatario (se e soltanto se la madre) consentendogli, di fatto, la violazione di ogni disposto in maniera sostanzialmente impune e difendendone ad oltranza l'affido esclusivo.
Desideriamo, per inciso, far rilevare al contrario, il numero elevato di trasferimenti di affidamento nei casi in cui il padre, affidatario per l'abbandono della famiglia da parte della madre, vede la stessa, reduce dalle sue esperienze, ritornare e reclamare i figli. E ottenerli.
E senza nessuna di quelle cautele che di solito i magistrati adottano quando si tratta di ristabilire i rapporti con il padre, interrotti unilateralmente dalla madre (poche ore alla settimana, assistenti sociali anch'esse donne, verifiche continue e tutto quanto i padri conoscono bene).
In realtà, la grande importanza delle questioni patrimoniali e sentimentale in gioco, divengono esse stesse ragione della conflittualità e, spesso, della separazione stessa. Con conseguenze gravissime.
Dal 1 gennaio 1996 si sono avuti, per cause connesse a questioni di separazioni ed affidamento dei figli, cento morti per suicidio, tra cui spicca il rogo di Antonio Sonatore, ma anche per reciproci omicidi. Il dato è in aumento rispetto al 1995. Sempre per le stesse ragioni altri hanno valutato in oltre 250 i bambini rapiti dai genitori, di gran parte dei quali si sono perse le tracce oppure sono in condizione di non poter incontrare l'altro.
Il numero delle separazioni è raddoppiato ogni dieci anni a partire dal 1970 ad oggi. Anche se pare, ora, in declino, anche per il diffondersi della convivenza e per la difficoltà economica di costruire nuovi nuclei.
Statistiche ci dicono che tre matrimoni su quattro si rompono per volontà della donna. Al contrario di quanto comunemente sostenuto abbiamo buone ragioni di credere che sia a causa delle agevolazioni che la legge promette e concede alla donna che si separa. E' certo un fenomeno abbastanza comune quello della madre che s'innamora di un altro, chiede ed ottiene la separazione, chiede ed ottiene i figli, chiede ed ottiene la casa conflittuale (qualcuno la chiama coniugale, ma è un evidente errore linguistico), anche se di proprietà del marito e dalla separazione in poi prende nella casa non sua il nuovo partner, che è stato la causa della rottura, e costui si va installare nella casa dell'altro, e può vivere con figli non suoi, mentre il vero padre non può più farlo. Tra le altre tragiche conseguenze c'è anche quella che la madre diviene libera di stabilire con "chi" i figli devono vivere. Se cambia ancora partner, e ciò avvenuto col consenso dei giudici, i figli dovranno vivere col terzo o col quadro "finto padre", mentre il vero padre è tenuto accuratamente lontano.
Ci sono alcuni giudici che emettono a carico del padre sentenze che vietano non solo gli incontri, ma anche le relazioni telefoniche ed epistolari.
Ci sono giudici che, nell'intento di favorire la madre, considerano prova di "bestialità" il fatto che il padre attivi i mezzi legali di cui dispone per vedere i figli che la madre nasconde.
Ci sono giudici che affidano i figli alla madre, perché così vuole la Bibbia.
Ci sono stati giudici che per impedire le visite paterne hanno addirittura comminato l'interdizione a frequentare la città dove vivono i figli.
E senza gravi motivi.
Ci sono padri che lottano da decine di anni ed ancora non hanno potuto rivedere i figli.
Ci sono magistrati che, se i figli, in attesa dei provvedimenti, sono presso la madre fissano udienze a mesi e mesi, se sono con il padre fissano l'udienza in pochissimi giorni, ricorrendo ad ogni tipo di notifica, compreso quella via fax o mandando i carabinieri a casa ad avvertire.
C'è stato perfino un caso in cui, morta la madre affidataria, un giudice ha emesso una sentenza di affido alla nonna materna, inaudita altera parte, ed in meno di tre ore dalla morte della madre (il caso si è poi chiuso con il riaffido al padre tre mesi dopo. Ma resta la domanda: perché?).
Tutto ci sia ben chiaro, non va assolutamente inteso come un'assegnazione irrevocabile di responsabilità ai magistrati.
Innanzitutto perché gli esempi riferiti rappresentano una parte assai minoritaria dei provvedimenti emessi e comunque casi estremi ed isolati.
In secondo luogo perché nel disastro della separazione la prima responsabilità (sebbene la più comprensibile) dei genitori in conflitto, e subito dopo quello spiegarsi delle passioni pubbliche già richiamato prima, che gli addetti ai lavori non hanno saputo contenere.
Ed a tutto questo che si doveva porre rimedio.
Come?
La prima osservazione è che una conflittualità nelle relazioni individuali si può conciliare con un lavoro di mediazione che escluda il terreno del potere. Quando vi è sbilancio di potere non vi è conciliazione. Al massimo rassegnazione passiva, ma sempre pronta ad esplodere.
E le norme precedenti, ma ancora in vigore, di fatto avevano, sia pur con nobili intenzioni, fatto della separazione una questione di potere. Magari senza volere, ma l'avevano fatto.
La tanto conclamata "rivoluzione copernicana" è stato un abbaglio. Non era, e oggi ce lo dice anche la ricerca psicologica, e non è possibile separare l'interesse del minore, salvo rarissimi casi, dalla considerazione e dal rispetto degli obblighi dei genitori. E che nessun dovere può essere assolto se non vengono garantiti i diritti e gli strumenti per assolverlo.
E che, quindi, centrarsi esclusivamente sui figli è giusto, ma a condizione che non si distrugga il contesto relazionale che ha costituito quella famiglia, sia pure in crisi.
D'altra parte si è figli comunque di due genitori e non si è genitori se non si hanno figli.
Quest'ultimo pensiero riporta alla questione della famiglia. E questo riporta alla domanda: quale società vogliamo. Perché, certo, una cosa chiara: una società con due genitori presenti e responsabili e una società diversa da quella che si costruisce con un modello senza padre, o senza madre. O senza entrambi. Come c'è già il rischio che diventi. Ne abbiamo tristi presagi.
Non più lotta di potere ma confronto di responsabilità. Non più scontro economico ma pratica degli affetti.
Meno tribunale sulla sofferenza e più sostegno per alleviarla. E tanta, tanta più attenzione.
Allora sì, potremo dire con certezza di aver una legge per l'autentico interesse del minore.
Allora sì che potremmo guardare con maggiore fiducia allo sviluppo del futuro della societ umana.
Allora sì, che ci saremmo dati una mano ad aiutarci, noi e i nostri figli. Altra questione, ma anche più fondamentale, è quella del "Manifesto della paternità e maternità". I principi in esso contenuti sono a monte del progetto di legge e lo caratterizzano come una carta della separazione, ma non solo.
Come una carta dei rapporti familiari quando vi siano figli. E qui per "famiglia" intendo un gruppo di persone che convivono essendo legate da legami di sangue (quindi anche i genitori non coniugati con figli) o di parentela.
Ma anche quelle che chiamo le "pro-famiglie", cio i nuovi nuclei composti da adulti provenienti da separazioni o divorzi e dai figli comuni e/o dai figli di uno solo dei genitori.
E' un manifesto che pone l'accento in maniera forte sulla genitorialità e richiama a sua volta i valori fondamentali della persona come soggetto "integrato" e non privabile di nessuna delle sue componenti.
Il "Manifesto" e il progetto di legge concorrono ad indicare l'unica strada ragionevole. Perché è l'unica in grado di rispettare la persona.
DISEGNO DI LEGGE
Parlamento Italiano
Disegno di legge Senato 2234
Modifica del titolo VI, capo V del codice civile e della legge 1 dicembre 1970, n. 898, cosi' come modificata dalla legge 1 agosto 1978, n. 436, e dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, nonche' di disposizioni collegate recanti nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di affidamento dei figli
Informazioni sul progetto di legge
Presentato da:
Sen. NAPOLI ROBERTO (CCD)
Situazione del progetto di legge:
Senato: Alla data del 29 Aprile 1997 assegnato alla Commissione Giustizia in sede referente non è ancora iniziato l'esame
Numeri assunti dal progetto di legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera):
S. 2234 .
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile)
1. L'articolo 155 del codice civile sostituito dai seguenti:
Art. 155. - (Provvedimenti che riguardano i figli). - L'interesse della prole, in relazione alla separazione personale dei genitori o alla cessazione della convivenza degli stessi, in via essenziale quello di mantenere il rapporto con essi in maniera stabile continua e serena, e di continuare a ricevere da entrambi cura, istruzione ed educazione anche dopo la separazione, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i fini di cui al primo comma il giudice che adotta i provvedimenti o pronuncia la separazione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, dispone secondo le modalità congiuntamente concordate dalle parti se conformi alle disposizioni della legge. Qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo sull'affidamento dei figli o in materia economica ovvero l'accordo raggiunto non sia conforme alla legge, li rimette davanti all'ufficio di consulenza e conciliazione istituito ai sensi dell'articolo 155- septies , affinch promuova l'accordo.
Esperito l'intervento senza esito, il giudice, salvo quanto previsto dagli articoli 155- ter e seguenti, e salvo che dalla relazione dell'ufficio risultino circostanze gravi, precise e concordanti che possano essere di pregiudizio per i figli, dispone che essi rimangano affidati ad entrambi i genitori fissando modalità di collocazione, ove possibile in via alternata presso ciascun genitore, e comunque in modo che ognuno di essi possa rapportarsi con i figli in maniera eguale.
Il giudice dispone inoltre, se i genitori sono in costanza di matrimonio, che il regime sia quello della separazione dei beni e conseguentemente d le disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli ed il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale salvo che non sia disposto l'affidamento ad uno di essi in via esclusiva ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 155- ter e seguenti.
Art. 155- bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - In ogni caso le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui all'articolo 155 e l'esercizio della responsabilità da parte di ciascuno dei genitori.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nessuno può essere privato del diritto e del dovere di esercitare la potestà del genitore né vi può rinunciare, salvo che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 155- ter e seguenti.
Anche il genitore non convivente è tenuto ad esercitare la potestà di genitore nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle proprie attitudini, esperienze e situazioni personali.
Quale che siano le modalità stabilite è obbligo dei genitori consultarsi in via preventiva in materia di istruzione, educazione, salute, condizioni di vita della prole e per qualunque decisione che comporti influenze durevoli sulla vita dei figli.
In caso di disaccordo tra i genitori su questioni che riguardano i figli esse saranno regolate secondo quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316.
Art. 155- ter. - (Esclusione dell'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 541, 564 e 569 del codice penale. L'esclusione è disposta anche se taluno dei genitori è condannato in via definitiva per il delitto previsto dall'articolo 368 del codice penale, quando il reato è commesso a danno dell'altro genitore, anche negli scritti od atti rimessi davanti all'autorità giudiziaria, ovvero per violazione di quanto disposto dagli articoli seguenti.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni considerate dagli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero quando vi siano accertate patologie psichiche che possano risultare pregiudizievoli per la prole.
Il giudice, sentite le parti e disposta ogni indagine, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante e dispone il collocamento dei figli presso di lui, facendo salvo, per quanto possibile, l'interesse della prole così come riconosciuto dal primo comma dell'articolo 155.
Se la domanda risulta infondata, nell'emettere il provvedimento il giudice dispone che le spese siano a carico del ricorrente.
Art. 155- quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in materia di rapporti economici tra coniugi). - I primi quattro commi dell'articolo 156 sono sostituiti dai seguenti:
"Il possesso della casa familiare viene stabilito in favore di colui che ne ha la legittima proprietà o ne è conduttore.
Qualora la casa familiare fosse in proprietà comune ed i coniugi non abbiano raggiunto uno specifico accordo in materia, anche in via prematrimoniale, il giudice d agli stessi centottanta giorni per provvedervi.
Qualora tale termine sia trascorso infruttuosamente il giudice dispone la vendita giudiziaria dell'immobile e la suddivisione degli utili tra i coniugi in parti corrispondenti alle quote di proprietà o in parti uguali se il bene ricadeva in comunione legale.
Qualora il diritto di abitazione venga riconosciuto ad uno dei genitori che non sia proprietario in via esclusiva della casa familiare il valore locativo, per la parte goduta, deve esser valutato ai fini della regolazione dei rapporti economici tra i coniugi.
L'obbligo di assistenza reciproca tra coniugi separati o divorziati deve essere assolto unicamente nei limiti di cui all'articolo 433 e solo nel caso che non sia intervenuta autorizzazione a vivere separati o dichiarazione, anche per omologa, di separazione personale dei coniugi, prima del compimento di cinque anni dalla data del matrimonio ovvero che il coniuge che chiede l'assistenza non si sia separato di fatto ovvero abbia abbandonato il domicilio domestico entro il medesimo termine.
L'obbligo cessa, altresì, se il coniuge beneficiario ha compiuto alcuno dei reati di cui all'articolo 155- ter , primo comma, ovvero se abbia instaurato altra stabile convivenza more uxorio.
Art. 155- quinquies. - (Disposizioni in materia di residenza). - E' fatto divieto a ciascun genitore di trasferire la residenza o il domicilio dei figli senza il consenso dell'altro genitore o del giudice.
Il giudice può autorizzare la variazione di residenza o di domicilio del minore, su domanda di un genitore e sentite congiuntamente le parti.
Nell'emettere il provvedimento il giudice deve valutare unicamente le esigenze del minore. Non concedibile l'autorizzazione quando essa comporta la violazione di quanto stabilito dall'articolo 155, ovvero quando ne conseguirebbe di fatto una maggiore difficoltà o una reale impossibilità di frequentazione dei figli o la limitazione di fatto dell'esercizio della potestà dell'altro genitore. Non è, in ogni caso, concedibile l'autorizzazione a trasferire la residenza o il domicilio della prole all'estero, senza il consenso di entrambi i genitori.
E' fatto divieto all'ufficiale di anagrafe di apportare variazioni allo stato anagrafico dei minori senza il consenso di entrambi i genitori o del giudice.
La mancata osservanza di quanto disposto dal secondo comma comporta la perdita dell'affidamento e costituisce violazione di quanto previsto dall'articolo 605 del codice penale.
La mancata osservanza di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo costituisce violazione dell'articolo 476 del codice penale.
Art. 155- sexies. - (Obblighi dei genitori). - I genitori sono tenuti ai rispetto di quanto previsto dai patti della separazione ovvero delle disposizioni del giudice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 388 del codice penale.
Ciascun genitore ha l'obbligo di facilitare i rapporti con l'altro e di astenersi da comportamenti volti ad impedire ed ostacolare i rapporti o instillare sentimenti negativi della prole verso l'altro genitore.
In caso di inadempienze ripetute o gravi da parte di uno dei genitori su istanza dell'altro il giudice convoca davanti a s le parti e, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non siano state determinate da oggettive cause di necessità, prende le decisioni opportune per ripristinare i diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, anche se all'udienza sia intervenuta una sola delle parti. In casi gravi il giudice può prendere i provvedimenti di cui al comma precedente fin dalla prima violazione.
Art. 155- septies. - (Servizi sociali e ufficio di conciliazione e consulenza). - Sono istituiti appositi uffici di consulenza e conciliazione, attivati presso gli uffici di giudice tutelare delle preture.
Essi sono costituiti avvalendosi delle prestazioni dei professionisti iscritti agli elenchi dei consulenti tecnici d'ufficio, presso i singoli tribunali e corti di appello e nominati secondo le modalità degli articoli 61 e 191 del codice di procedura civile con decreto del presidente del tribunale. Col medesimo decreto il presidente nomina il responsabile dell'ufficio ed assegna allo stesso il personale necessario a svolgere i suoi compiti scegliendolo tra il personale di cancelleria.
Il responsabile dell'ufficio ne gestisce l'organizzazione con particolare riguardo alla tutela delle parti e dei minori e dei termini di legge, e dispone per il suo funzionamento.
In caso di dubbio sui poteri dell'ufficio o del suo responsabile. su istanza di chi vi abbia interesse, il presidente del tribunale o un suo delegato decide con le modalità di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile.
Il costo degli interventi dell'ufficio, ovvero di quelli del consulente tecnico d'ufficio qualora nominato dal giudice, sono ripartiti in modo eguali tra le parti.
Qualora il giudice ritenga necessario l'intervento dell'ufficio di cui al primo comma, le parti hanno facoltà di farsi assistere da un consulente di parte, la cui nomina può essere comunicata, nelle forme di legge, in ogni momento.
L'ufficio di consulenza e conciliazione, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca e ascolta le parti per un tentativo di conciliazione riguardo le modalità della separazione.
Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il l'ufficio invia al giudice nel termine di dieci giorni dall'avvenuto incontro delle parti.
Se la conciliazione non riesce l'ufficio invia al giudice anche una relazione nella quale sono analizzate la situazione familiare e la natura del conflitto.
Le modalità di attuazione dell'affidamento sono quindi determinate dal giudice in base ai criteri indicati nell'articolo 155 e 155- bis , e alle risultanze del processo verbale di cui al precedente comma ed alle controduzioni dei consulenti di parte, qualora nominati.
Art. 155- octies. - (Obblighi economici nei confronti dei figli). - Qualora le parti non abbiano stabilito di comune accordo le modalità per il mantenimento dei figli, il giudice può disporre che ciascuno dei genitori provveda in via esclusiva al mantenimento dei figli nel periodo in cui hanno la prole con sè. Il giudice può altresì stabilire che ciascuno dei genitori provveda in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Qualora sia stato stabilito il regime del mantenimento diretto di cui al comma precedente, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore.
Art. 155- novies. - (Riproponibilità di istanze di modifica delle modalità di affidamento). - Ciascun genitore può, in ogni tempo, richiedere la modifica delle condizioni di affidamento incluse quelle economiche . Il giudice, verificata la fondatezza della domanda e esaminato l'interesse della prole, dispone l'accoglimento o il rigetto della richiesta con sentenza motivata".
2. L'ufficio di cui all'articolo 155- septies del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è istituito entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Esclusioni dall'esercizio della potestà)
1. Il secondo comma dell'articolo 317- bis del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi e non viene meno in caso di separazione, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, né in caso di cessazione della convivenza.
Il giudice, nell'interesse del minore, può disporre diversamente ai sensi degli articoli 155- ter e seguenti o di altre disposizioni di legge".
2. Qualora ricorrano gravi motivi di pregiudizio per i figli il giudice, verificatane la fondatezza, può nominare un tutore ovvero può escludere ambedue i genitori dall'esercizio della potestà ed ordinare che la prole sia affidata a terzi ed eventualmente collocata presso di essi dando precedenza ai congiunti ed affini nell'ordine stabilito dall'articolo 433 del codice civile o, nell'impossibilità, presso comunità pedagogiche o istituti di educazione. Del provvedimento deve essere data comunicazione ai genitori con le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 3.
(Presenza dei consulenti di parte)
1. All'articolo 201 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora il giudice nell'espletamento di attività conoscitive incarichi i servizi sociali di svolgere indagini o accertamenti le parti hanno facoltà di farsi assistere da consulenti di loro fiducia comunicandone il nominativo, in qualunque fase e momento del giudizio.
Il consulente di parte, se nominato ai sensi del presente articolo, assiste ed interviene a norma del presente articolo ed ha facoltà di presentare al giudice relazioni e controdeduzioni per iscritto o a voce.
Nel caso che una delle parti o entrambe le parti abbiano nominato un loro consulente, il giudice deve dare un termine, non inferiore a dieci giorni, affinché essi possano depositare le proprie deduzioni in forma scritta, a far tempo dal deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio, dei servizi sociali o dell'ufficio di consulenza e conciliazione.
L'esclusione, anche parziale, dei consulenti di parte, dalle attività del consulente del giudice di cui agli articoli 61 e 191, dell'ufficio di conciliazione di cui all'articolo 155- septies del codice civile, ovvero nei casi previsti dall'articolo 197 del presente codice motivo di nullità insanabile degli atti".
Art. 4.
(Riconoscimento di figli naturali)
1. Dopo il primo comma dell'articolo 254 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Il pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione di cui al comma precedente la trasmette obbligatoriamente all'ufficiale di anagrafe competente per territorio, che a sua volta provvede a registrarla.
Direttamente provvede l'ufficiale d'anagrafe che riceva la dichiarazione in mani proprie.
Nell'impossibilità rimette la richiesta al tribunale, affinché prenda i provvedimenti opportuni".
Art. 5.
(Adeguamento di norme preesistenti)
1. I commi 2, 3, 4 dell'articolo 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara l'affido congiunto o alternato dei figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riguardo all'interesse morale e materiale di essa cos come definito dagli articoli 155 e seguenti del codice civile.
3. Nel caso di affidamento esclusivo ad un genitore, stabilito ai sensi degli articoli 155- ter e seguenti del codice civile, il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli nonché le modalità dei suoi diritti nei rapporti con essi, con riferimento al primo comma dell'articolo 155 del codice civile.
4. Il genitore cui sono affidati i figli deve attenersi alle condizioni dettate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni relative alla istruzione, educazione, salute e condizioni di vita del minore devono essere concordate ed adottate da entrambi i genitori".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della citata legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, sostituito dal seguente:
" 5. Qualora uno dei genitori affidatari non si attenga alle condizioni stabilite il tribunale deve valutare detto comportamento ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile".
3. I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 6 della citata legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, sono abrogati.
4. Dopo il comma 10 della citata legge n. 898 del 1970, inserito il seguente:
" 10 -bis. Copia del provvedimento deve essere notificato nei modi di legge ai genitori entro e non oltre dieci giorni dalla data di emissione del provvedimento, comunicando agli stessi anche il luogo dove la prole collocata e garantendo, salvo motivi di grave pregiudizio per i figli, diritti di visita con frequenza almeno bimensile, anche in luogo protetto".
5. Nel comma 12 dell'articolo 6 della citata legge n. 898 del 1970, successive modificazioni, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni".
Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "La comunicazione deve contenere i dati sufficienti a garantire le comunicazioni e gli incontri, se non diversamente disposto, tra l'altro genitore e la prole.
La mancata comunicazione di cui al precedente comma deve essere valutata dal giudice, su istanza dell'altro genitore, ai fini dell'affidamento in via esclusiva a favore di quest'ultimo".
Art. 6.
(Adeguamento della normativa ai trattati internazionali)
1. Nei procedimenti di separazione personale dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o regolazione di rapporti con la prole dei genitori naturali, ed in mancanza di accordi tra le parti ovvero se non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 155- ter , il tribunale dispone l'audizione dei minori, con le cautele necessarie e ricorrendo, se l'età dei minori è inferiore ai dieci anni ed in ogni caso se ne ravvisa l'opportunità, ai servizi sociali o ai consultori.
2. In ogni caso i figli hanno il diritto di essere ascoltati e le loro richieste devono essere valutate.
Art. 7.
(Diritti dei genitori)
1. I genitori hanno eguali diritti e doveri nei confronti dei figli e della legge.
2. La paternità e maternità sono condizioni umane irrinunciabili e pertanto la potestà del genitore un diritto indisponibile dei genitori, che può essere limitato dal giudice ai sensi dell'articolo 155- ter e seguenti del del codice civile unicamente nelle situazioni gravemente pregiudizievoli per la prole.
3. dovere e diritto dei genitori è mantenere, istruire ed ai educare i propri figli anche se nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione.
4. In tutti i provvedimenti relativi a minori, assunti in via straordinaria ed urgente inaudita altera parte, il giudice fissa l'udienza entro e non oltre venti giorni dalla data del provvedimento, e ne dispone la notifica immediata ai genitori e a coloro che sa interessati, a pena di nullità.
Art. 8.
(Capitoli di spesa)
1. Ai fini della presente legge s'intende per capitoli di spesa quanto necessario ai figli minori, raggruppato per necessità affini. Costituiscono pertanto capitoli di spesa le spese necessarie al mantenimento dell'abitazione, le spese alimentari, le spese per abbigliamento, le spese mediche, le spese scolastiche, le spese ludiche e sportive, le spese per attività culturali e di promozione personale.
3. Le parti possono anche convenire che uno o più capitoli di spesa siano a carico, di volta in volta, a ciascun genitore in via esclusiva per il periodo di tempo in cui e tiene i figli presso di sè.
Art. 9.
(Applicazione a situazioni già definite)
1. A istanza del genitore che vi abbia interesse le disposizioni vigenti sono applicate anche alle situazioni regolate secondo la normativa precedente l'approvazione della presente legge.
2. Qualora la domanda abbia per oggetto la modifica di precedenti disposizioni in materia di residenza il giudice deve valutare l'interesse del minore in rapporto alle modifiche delle sue relazioni ambientali.
Il giudice, se rigetta la domanda, nel medesimo provvedimento prende i provvedimenti necessari in riferimento ai commi 2 e seguenti dell'articolo 155 del codice civile e dispone che la cura dei trasferimenti della prole sia posto a carico del genitore che ha promosso il trasferimento dei figli.
Art. 10.
(Unioni di fatto)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto possibile, anche alle unioni di fatto ovvero, anche in assenza di convivenza, se i figli sono stati riconosciuti da entrambi i genitori.
Art. 11.
(Norma generale)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.